Arriva al Senato il Disegno di legge d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro “Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, in materia di interventi e servizi sociali”.
Aggiornamento della legge 328/2000: novità e modifiche nel disegno di legge
Il disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). A venticinque anni dalla sua approvazione, questa legge continua a costituire il punto di riferimento fondamentale per le politiche sociali del nostro Paese.
Tuttavia, l’evoluzione sociale, economica e istituzionale intervenuta in questo periodo ne rende necessario un aggiornamento mirato, volto a rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini – in particolare dei più fragili – e a rafforzare il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza sociale presenti nel territorio.
Pur mantenendo invariato l’impianto complessivo della legge n. 328 del 2000, il presente disegno di legge, quindi, interviene sotto tre principali aspetti: l’aggiornamento terminologico; l’adeguamento normativo; l’introduzione di elementi di novità, frutto delle esperienze e delle buone pratiche maturate negli ultimi anni.
Il disegno di legge, in particolare, si compone di ventisei articoli, raggruppati in sei capi.
L’articolo 21 aggiorna il sistema dei servizi sociali e introduce l’approccio multidisciplinare
L’articolo 21 del disegno di legge modifica l’articolo 22 della legge n. 328 del 2000, aggiornando la definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e introducendo il principio dell’approccio multi disciplinare nella presa in carico della persona.
La disposizione integra, inoltre, il con tenuto delle lettere c), d), e), f) e g) del comma 2 e aggiunge il comma 4-bis, che, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, prevede misure a favore delle persone con disagio abitativo, dei minori non accompagnati o soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, delle vittime di violenza, delle persone con disabilità e dei soggetti sottoposti a misure restrittive, nonché interventi per il contrasto del gioco patologico e dell’isolamento sociale e a sostegno dei cittadini rientrati dall’estero.
Articolo 21
Art. 21. (Modifiche all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328)
All’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto delle caratteristiche della per sona presa in carico, tra cui in particolare l’età, il sesso e la capacità lavorativa » e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , mediante un approccio multidisciplinare che favorisca l’inclusione della persona, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, »;
b) al comma 2:
1) all’alinea, le parole: « nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse del Fondo unico nazionale per le politiche sociali e di eventuali altri fondi a ciò destinati, »;
2) alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , anche al fine di favorire l’esercizio del diritto allo studio »;
3) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , anche nella prospettiva della condivisione dei carichi familiari »;
4) alla lettera e), le parole: « e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative » sono sostituite dalle seguenti: « e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela della maternità »;
5) alla lettera f), dopo le parole: « ai sensi dell’articolo 14 » sono inserite le seguenti: « della presente legge e tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 »;
6) alla lettera g), le parole: « e disabili » sono sostituite dalle seguenti: « non autosufficienti »;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo Stato promuove intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per assicurare che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di rispettiva competenza riservando, altresì, particolare attenzione:
a) alle persone che versano in situazione di forte disagio abitativo;
b) ai minori destinatari di interventi dell’autorità giudiziaria e ai minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;
c) alle misure volte alla prevenzione dei fenomeni di disagio domestico o in ambito lavorativo, dai quali possano derivare episodi di prevaricazione di genere o di violenza, fisica o psicologica, anche attraverso l’attività di centri anti-violenza e sportelli di ascolto e orientamento;
d) al contrasto dei fenomeni del gioco patologico e dell’isolamento sociale;
e) ai progetti di reinserimento sociale e crescita personale, misurati con tecniche sociometriche, rivolti a persone con disabilità;
f) alle misure volte a favorire l’inclusione socio-lavorativa e la riduzione dei casi di recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale emanati dall’autorità giudiziaria;
g) alle attività di orientamento e sostegno nei riguardi delle persone con cittadinanza italiana rientranti nel territorio dello Stato dopo un periodo di residenza all’estero ». cdn/AGIMEG

