Senato: presentato disegno di legge su servizi sociali, inter­venti per il contrasto del gioco patologico

Arriva al Senato il Disegno di legge d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro “Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, in materia di interventi e servizi sociali”.

Aggiornamento della legge 328/2000: novità e modifiche nel disegno di legge

Il disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). A venticinque anni dalla sua approvazione, questa legge continua a costituire il punto di riferimento fondamentale per le politiche so­ciali del nostro Paese.

Tuttavia, l’evoluzione sociale, economica e istituzionale intervenuta in questo pe­riodo ne rende necessario un aggiorna­mento mirato, volto a rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa nel­l’interesse dei cittadini – in particolare dei più fragili – e a rafforzare il coinvolgi­mento degli organismi di rappresentanza sociale presenti nel territorio.

Pur mantenendo invariato l’impianto com­plessivo della legge n. 328 del 2000, il presente disegno di legge, quindi, interviene sotto tre principali aspetti: l’aggiornamento ter­minologico; l’adeguamento normativo; l’introduzione di elementi di novità, frutto delle esperienze e delle buone pratiche maturate negli ultimi anni.

Il disegno di legge, in particolare, si compone di ven­tisei articoli, raggruppati in sei capi.

L’articolo 21 aggiorna il sistema dei servizi sociali e introduce l’approccio multidisciplinare

L’articolo 21 del disegno di legge modi­fica l’articolo 22 della legge n. 328 del 2000, aggiornando la definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in­troducendo il principio dell’approccio multi­ disciplinare nella presa in carico della per­sona.

La disposizione integra, inoltre, il con­ tenuto delle lettere c), d), e), f) e g) del comma 2 e aggiunge il comma 4-bis, che, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi­gente, prevede misure a favore delle persone con disagio abitativo, dei minori non accompagnati o soggetti a provvedimenti dell’au­torità giudiziaria, delle vittime di violenza, delle persone con disabilità e dei soggetti sottoposti a misure restrittive, nonché inter­venti per il contrasto del gioco patologico e dell’isolamento sociale e a sostegno dei cit­tadini rientrati dall’estero.

Articolo 21

Art. 21. (Modifiche all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328)

All’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « pre­stazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto delle caratteristiche della per­ sona presa in carico, tra cui in particolare l’età, il sesso e la capacità lavorativa » e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , mediante un approccio multidisciplinare che favorisca l’inclusione della persona, a garan­zia dei livelli essenziali delle prestazioni so­ciali, di cui all’articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, »;

b) al comma 2:

1) all’alinea, le parole: « nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le po­litiche sociali » sono sostituite dalle se­guenti: « nei limiti delle risorse del Fondo unico nazionale per le politiche sociali e di eventuali altri fondi a ciò destinati, »;

2) alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , anche al fine di favorire l’esercizio del diritto allo studio »;

3) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , anche nella pro­spettiva della condivisione dei carichi fami­liari »;

4) alla lettera e), le parole: « e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro suc­cessive modificazioni, integrazioni e norme attuative » sono sostituite dalle seguenti: « e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela della maternità »;

5) alla lettera f), dopo le parole: « ai sensi dell’articolo 14 » sono inserite le seguenti: « della presente legge e tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 »;

6) alla lettera g), le parole: « e disa­bili » sono sostituite dalle seguenti: « non autosufficienti »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il se­guente: « 4-bis. Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo Stato promuove intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per assicurare che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di rispettiva competenza riservando, altresì, particolare attenzione:

a) alle persone che versano in situazione di forte disagio abitativo;

b) ai minori destinatari di interventi dell’autorità giudiziaria e ai minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;

c) alle misure volte alla prevenzione dei fenomeni di disagio domestico o in ambito lavorativo, dai quali possano derivare episodi di prevaricazione di genere o di violenza, fisica o psicologica, anche attraverso l’attività di centri anti-violenza e sportelli di ascolto e orientamento;

d) al contrasto dei fenomeni del gioco patologico e dell’isolamento sociale;

e) ai progetti di reinserimento sociale e crescita personale, misurati con tecniche sociometriche, rivolti a persone con disabilità;

f) alle misure volte a favorire l’inclusione socio-lavorativa e la riduzione dei casi di recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale emanati dall’autorità giudiziaria;

g) alle attività di orientamento e sostegno nei riguardi delle persone con cittadinanza italiana rientranti nel territorio dello Stato dopo un periodo di residenza all’estero ». cdn/AGIMEG