Considerare l’ipotesi di accordare una proroga tecnica sulle concessioni delle scommesse, degli apparecchi e del bingo – per slot e scommesse le gare dovrebbero essere indetta entro la fine di giugno, quindi entro una ventina di giorni – visto che ci sono una serie di criticità per svolgere i bandi. Lo chiedono in un’interrogazione parlamentare bipartisan presentata ieri al Senato al Ministro dell’Economia. Il testo è firmato infatti da Gianni Pittella (PD), Sergio Puglia (M5S), Marco Perosino (FIBP) e Andrea De Bertoldi (FdI). Di seguito il testo integrale:
Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
all’articolo 1, comma 1048, della legge n. 205 del 2017, è stata prevista una procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. A legislazione vigente è prevista l’indizione della procedura entro il 30 giugno 2021, a cui sono collegati effetti finanziari di gettito per 410 milioni di euro;
all’articolo 1, comma 727, lettere a)-d), della legge n. 160 del 2019, è stata prevista la procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. A legislazione vigente è prevista l’indizione anche di questa procedura entro il 30 giugno 2021; ad essa sono collegati effetti finanziari di gettito per 866,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
relativamente alla procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni di raccolta delle scommesse, l’articolo 1, comma 1049, della legge n. 205 del 2017 prevede esplicitamente che: “al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048 le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”;
nell’adunanza del 27 marzo 2019, il Consiglio di Stato, nell’esprimere il proprio parere obbligatorio (sezione I, n. 1068) sugli atti della procedura di gara relativi all’affidamento di altre concessioni in materia di gioco lecito (nella specie, il gioco del Bingo) ha evidenziato che: “le autonomie territoriali (soprattutto i Comuni) hanno introdotto regole e limitazioni localizzative dei punti di vendita del gioco (sulla legittimità dei limiti distanziali cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806, di conferma di TRGA Bolzano 19 gennaio 2017, n. 19; Tar Lazio, sez. II, 25 febbraio 2019, n. 2556)”, non emergendo dagli atti di gara “adeguati criteri distributivi che possano orientare la programmazione e la progettazione, da parte del partecipante alla gara, della rete territoriale di questi punti di esercizio del gioco, in modo che siano contemperate le esigenze di rispetto delle suddette limitazioni con quelle di sviluppo efficiente ed efficace della rete di esercizio e della raccolta del gioco in modo omogeneo sul territorio”;
relativamente alla procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni in materia di apparecchi come impostata dall’articolo 1, comma 727, lettere a)-d), della legge 160 del 2019, che prevede, tra l’altro, l’assegnazione di diritti “per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi” nonché “per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi” non possano che porsi le medesime criticità già evidenziate dal Consiglio di Stato con riferimento alla procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni di raccolta delle scommesse;
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto, fin dal marzo 2020 e a tutt’oggi, provvedimenti governativi tali da comportare la totale inattività economica delle reti di punti vendita di scommesse, apparecchi da gioco e bingo, per un totale di 11 mesi negli ultimi 15 tra il 2020 ed il 2021, comportando un impatto negativo in termini di entrate in misura pari ad oltre il 90 per cento nel periodo, con conseguenze pressoché dirette in termini di perdita dei livelli occupazionali, nonché perdite di esercizio e significativa carenza di liquidità e capacità finanziaria da parte di tutti gli operatori interessati;
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in sede di audizione presso la VI Commissione permanente (Finanze) della Camera il 10 dicembre 2020 ha proposto specifiche misure di adeguamento e coordinamento normativo per la proroga delle scadenze delle concessioni del gioco pubblico, nelle quali afferma che: “Le previsioni di legge in materia di indizione delle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni in materia di scommesse, bingo, apparecchi da intrattenimento, gioco a distanza contenute nell’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono state, naturalmente, effettuate in un contesto economico-finanziario completamente diverso non più attuale e difficilmente sostenibile” e che: “Ne deriva che le previsioni di gettito ivi contenute sono da considerarsi, allo stato, irrealistiche e da rivedere sostanzialmente al ribasso”; aggiungendo, inoltre, che: “Al contempo, non sono state tuttora, in alcun modo risolte le criticità collegate alle leggi regionali in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia di apparecchi da intrattenimento” ed ha concluso precisando che: “Tali motivazioni rendono improcrastinabile e necessario un intervento normativo di proroga del termine di scadenza di tutte le concessioni del gioco pubblico, nonché della indizione dei relativi bandi di gara”;
costituisce una condizione ostativa oggettiva all’indizione delle gare per l’affidamento delle nuove concessioni la mancata adozione di regole trasparenti e uniformi sull’intero territorio nazionale, stante il proliferare di norme di rango legislativo e regolamentare e di provvedimenti amministrativi che sono stati emanati ed adottati dagli enti locali territoriali con conseguente effetto di annullamento degli atti di gara, per la loro indeterminatezza;
del pari, costituisce una condizione ostativa oggettiva all’indizione delle gare per l’affidamento delle nuove concessioni la situazione epidemiologica, ancora in atto, caratterizzata, per un verso, dalla produzione di un’enorme quantità di atti normativi, di differente tipologia ed efficacia, con le conseguenti difficoltà di riordino ed armonizzazione e, per altro verso, dall’incertezza della situazione di fatto, in continua evoluzione per effetto delle risultanze dei bollettini medici e dei comunicati degli organi tecnici preposti alla valutazione delle misure da adottare;
i concessionari svolgono un pubblico servizio riservato al monopolio statale, che consiste nel controllo dell’attività di gioco sia per il rispetto dei limiti entro i quali può ritenersi lecito, svolgendo una funzione pubblica, più volte dichiarata nella normativa di settore e da ultimo statuito anche dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 6087 del 2021, sia nel contrasto alla diffusione del fenomeno della ludopatia e delle attività criminali nel settore, sia per la gestione degli incassi delle giocate, destinati all’erario;
l’urgenza di continuità del pubblico servizio, alla luce delle condizioni oggettive ostative all’indizione delle gare per l’affidamento delle nuove concessioni, mostra l’esigenza di adozione di un regime di “proroga tecnica” utile anche alla definizione di una disciplina organica della materia come richiesta dal decreto-legge n. 87 del 2018, che riguardi l’intero territorio nazionale, così da garantire una uniformità di regole,
si chiede di sapere:
quale iniziativa di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche in vista della predisposizione delle stime assestate per il 2021, per tenere conto di tale condizione di criticità relativamente alle procedure richiamate;
se siano eventualmente considerate, secondo quanto proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli contraente degli affidamenti, proroghe tecniche degli stessi affidamenti, anche in ragione delle esigenze di riordino del settore richiamate dal decreto-legge n. 87 del 2018, nonché di più generale interesse pubblico di continuità del presidio dell’offerta nel peculiare mercato dei giochi con vincite in denaro.
lp/AGIMEG