Arriva al Senato il disegno di legge d’iniziativa dei senatori Tajani, Zambito, Sensi, Manca, Malpezzi, Alfieri, Verini, Basso, Rossomando, Giorgis, Martella, Rando, Irto, Giacobbe, Camusso, Valente, Parrini, Franceschelli, D’Elia e Bazoli (PD) “Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento”.
“Il presente disegno di legge è finalizzato rafforzare le misure anticipatorie della crisi da sovraindebitamento e la tutela del soggetto debitore attraverso la creazione di un sistema di servizi di consulenza sul debito articolato a livello territoriale e della valutazione preventiva della capacità di rimborso del finanziamento da parte del soggetto finanziato, utile ad evitare la perdita di reddito e l’erosione del patrimonio in conseguenza della situazione di crisi da sovraindebitamento”, si legge nel testo.
“L’articolo 4 definisce le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, in particolare stabilendo al comma 1 che tali servizi devono essere organizzati nel rispetto del principio di indipendenza e di professionalità, così come richiesto anche dalla normativa europea. Inoltre viene chiarito che tale organizzazione deve essere rivolta a conciliare il fabbisogno di finanziamento del soggetto debitore e la capacità di rimborso del debito, evitando in questo modo l’emersione di insolvenze a vantaggio del corretto finanziamento del sistema finanziario nel suo insieme. Il comma 2 disciplina gli obiettivi da rag giungere attraverso l’erogazione di questi servizi. Il servizio di consulenza sul debito deve consentire al soggetto finanziato di rag giungere la più ampia comprensione degli effetti e dei rischi connessi alla conclusione di un contratto di credito. Inoltre attraverso questi servizi si vuole consentire al debitore di raggiungere una piena consapevolezza del rapporto tra la situazione personale e la capacità di rimborso. Il comma 3 prevede che l’erogazione del servizio di consulenza sul debito deve ispirarsi al principio di gratuità e dell’universalità. Ai sensi del comma 4 la copertura dei costi del servizio di consulenza deve avvenire in parte attraverso il ricorso a fondi di natura pubblica e per la restante parte attraverso fondi erogati dai soggetti che erogano crediti comunque denominati come le banche e gli intermediari finanziari. Inoltre, anche i gestori delle scommesse e del gioco d’azzardo contribuiscono a fornire le risorse necessarie. Il comma 5 prevede che con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno sono definiti per l’anno successivo i corrispettivi spettanti per l’attività di consulenza sul debito. Infine, ai sensi del comma 6, al finanzia mento dei servizi di consulenza sul debito si provvede con le risorse di cui all’articolo 7”, aggiunge.
“Il capo V reca disposizioni di natura finanziarie. In particolare l’articolo 13 prevede le coperture dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla legge”. Tra queste: “Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 250,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2. 2. A decorrere dall’anno 2026: a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata nella mi sura dell’8,25 per cento; d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, è fissato al 12,25 per cento (Vlt ndr.); e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del citato direttore generale del l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, è fissato al 12,25 per cento (SuperEnalotto e Win fo Life ndr.)”, ultima.
QUI il disegno di legge integrale. cdn/AGIMEG