Arriva al Senato il disegno di legge d’iniziativa dei senatori La Pietra, Malan e Liris (FdI) sull’Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico.
“La dotazione economica dell’Agenzia è altresì garantita dalle quote rivenienti dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da soÂcietà di raccolta abilitate anche alle scomÂmesse ippiche, nonché dalla cessione dei di ritti televisivi degli eventi ippici”, si legge nel testo.
Per quanto riguarda il riordino della disciplina delle scommesse ippiche: ” la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l’80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (payout); l’unificazione dei totalizzatori nel toÂtalizzatore unico, al fine di gestire unitaria mente le scommesse ippiche, prevedendone l’ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari; l’estensione dell’applicazione della « quota fissa » nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse « Quartè » e « Quintè », l’introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, di premi di consolazione anche mediante un’adeguata e nuova programmazione settimanale combiÂnata con le scommesse « Tris »; la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al mas simo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse offerte anche online sul territorio nazionale, al fine di renÂdere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche all’intera fiÂliera”.
Ecco il testo integrale:
Secondo i dati di un’interessante ricerca (« Il cavallo: una reÂaltà poliedrica ») realizzata dall’ufficio studi di Confagricoltura Veneto e dall’Associa zione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre, presentati non molto tempo fa nel l’ambito di « Fieracavalli 2019 », guardando al decennio antecedente (i dati sono anteceÂdenti alla crisi pandemica da COVID-19), la presenza degli equidi ha registrato una creÂscita esponenziale in quasi tutte le regioni italiane. Un vero e proprio boom si è avuto nel Nord Est, con un aumento del 30 per cento, mentre nel Centro e nel Mezzogiorno l’incremento è stato di un po’ più del 20 per cento. Si tratta, secondo tali rilevazioni, di una crescita dovuta sia alle attività legate al l’universo agricolo, che ha favorito il recuÂpero e la salvaguardia del patrimonio zoo tecnico, sia alla grande « riscoperta » del ruolo e della rilevanza del cavallo in ambiti come quelli dell’agriturismo, dell’ippoterapia e del turismo equestre in generale. In Italia, secondo i dati dell’Anagrafe de gli equidi, ci sono oltre 450.000 equidi, di cui la maggior parte sono cavalli. Nel deÂcennio considerato dalla menzionata ricerca, la crescita è stata pari al 25,6 per cento: nel 2007 erano infatti 350.282. In termini asso luti il primato in Italia va alla Lombardia, dove sono presenti 56.934 equidi. Seguono Lazio (55.257), Sicilia (39.961), Piemonte (37.056), Emilia-Romagna (35.374), Veneto (34.157), Toscana (27.507), Puglia (26.342), Abruzzo (22.633), Campania (16.596). In termini percentuali di crescita il primo posto è della Valle d’Aosta, con un più 211,7 per cento di equidi nell’ultimo decennio, seguita da Umbria (+120,6 per cento), Friuli Vene zia Giulia (+88,8 per cento), Veneto (+51,4 per cento), Puglia (+51 per cento), Lazio (+39,4 per cento), Sicilia (+32,1 per cento), Lombardia (+31,6 per cento), Marche (+30,1 per cento), Piemonte (+38,5 per cento). In forte aumento, analogamente, il numero di allevamenti di cavalli e altri equidi, con 2.884 imprese registrate nel 2018 rispetto alle 2.560 del 2008 (+ 12 per cento). Il Nord Ovest domina con 1.130 imprese, seÂguito dal Nord Est con 630, dal Centro con 619 e dal Mezzogiorno con 505. La LomÂbardia guida la classifica con 771 alleva menti, seguono Piemonte (311), Lazio (275), Toscana (251), Emilia-Romagna (194), VeÂneto (191), Trentino-Alto Adige (180), SarÂdegna (139), Sicilia (100), Campania (82). Negli ultimi quattro anni del decennio conÂsiderato, inoltre, il cavallo ha « guadagnato terreno » anche negli agriturismi, dove le atÂtività legate all’equitazione lo vedono semÂpre più protagonista con un incremento del 22,4 per cento. Un boom che riguarda soÂprattutto il Sud, con 563 agriturismi con atÂtività di turismo equestre, e che vede in te sta alla classifica la Sicilia (261 agriturismi), seguita da Lombardia (200), Umbria (138), Toscana (106), Piemonte (95). Quanto al l’impatto occupazionale, il cavallo in Italia è fonte di occupazione per una schiera che oscilla tra le 40.000 e le 50.000 persone, suddivise in realtà poliedriche ma con una linea ascendente soprattutto nelle attività le gate all’agricoltura. Di questi, tra 8.000 e 10.000 sono artieri, stallieri e addetti all’al levamento. Sono 35.000 le aziende agricole che allevano equidi, di cui 2.884 come attiÂvità prevalente. Numero consistente anche quello dei veterinari, che si occupano di zoÂotecnia e cavalli di equitazione, che assomÂmano a 1.200. Sono 125.000 i proprietari di cavalli, 480 i fantini e quasi 100.000 gli atÂleti tesserati alla Federazione italiana sport equestri (FISE), cui vanno aggiunti 28.800 atleti tesserati alla Federazione italiana turiÂsmo equestre (Fitetrec-Ante). In più ci sono allenatori, istruttori e giudici di gara, nonché i lavoratori dell’indotto (vestiario, accessori da cavallo, mezzi di trasporto). È evidente come a tale crescita esponenÂziale abbia corrisposto un altrettanto signifiÂcativo accrescimento del livello di consapeÂvolezza della rilevanza per la composizione dell’economia nazionale, e del ruolo catalizÂzatore e trainante per la nostra economia, del settore e del comparto equestre che coinvolgono in modo trasversale il turismo, lo sport, l’equitazione e le terapie riabilitaÂtive, che concorrono significativamente al l’accrescimento del prodotto interno lordo. In questo contesto, gravemente interessato dagli effetti negativi della crisi pandemica, anche in ragione delle nuove risorse che deÂriveranno dalla programmazione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, appare quanto mai opportuno concentrare la dovuta e necessaria attenzione sulle esigenze organizzative e funzionali del comparto, an che nell’ottica di una riorganizzazione effiÂcace, efficiente e idonea a sostenere le proÂspettive di ripresa, crescita e innovazione. Senza ombra di dubbio il punto di par tenza di questa vasta e articolata filiera è rappresentato dall’allevamento: sono oltre 600.000 gli ettari di terreno impegnati in quest’ambito, destinati alla coltivazione di alimenti diretti al sostentamento degli animali (fieno, avena, erba medica, insilati, paÂglia, eccetera), che in gran parte sono poi avviati alla trasformazione industriale per la produzione di mangimi, integratori e comÂplementari (alimentazione indiretta di traÂsformazione). È condivisa in questa sede l’opinione seÂcondo la quale l’ippica, specie alla luce dei dati e delle proiezioni economiche riportate sopra, non riveste una rilevanza strettamente ascritta al comparto agricolo o zootecnico, ma anche connessa alla « questione soÂciale », dato il coinvolgimento di una vastisÂsima platea di soggetti e operatori (alleva tori, proprietari, allenatori, driver/fantini, ecÂcetera), con una forte rilevanza in termini economici e produttivi e con un significativo impatto sul made in Italy. Quanto al conte sto organizzativo, sino al 1999 e per ben cinquantasette anni, l’intero settore, goverÂnato dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), si è sostenuto « autonoma mente » grazie alla legge 24 marzo 1942, n. 315, recante « Provvedimenti per la ippi coltura », meglio nota come « legge Mangelli », che assegnava all’UNIRE la gestione diretta della raccolta economica del gioco delle scommesse sulle corse dei cavalli. L’anno 1999 ha rappresentato per il mondo ippico l’inizio di un lungo e lento declino, ascritto anche alla scelta politica di accorpare sotto il diretto controllo dello Stato tutto il nuovo sistema di giochi che si stava sviluppando in Europa: diretta conseÂguenza fu la comparsa dei monopoli di Stato e, precisamente, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), organo del Ministero dell’economia e delle finanze, oggi dell’Agenzia delle dogane che, in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal 1° di cembre 2012 ha incorporato l’AAMS assuÂmendo la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli. In poco tempo l’intera rete nazionale di raccolta delle agenÂzie ippiche fu in qualche misura destinata alla gestione di altri giochi e tipi di scomÂmesse, facendo dimenticare, secondo un orientamento largamente diffuso tra gli stoÂrici operatori del settore, lo scopo e la misÂsion per cui era stata allestita. L’introduÂzione di nuovi giochi nel sistema di raccolta proprio del mondo ippico, avendo questi co efficienti vantaggiosi sia per gli scommetti tori che per le strutture di scommessa, ha determinato una caduta di appetibilità delle corse dei cavalli e ha provocato, di conseÂguenza, una marcata diminuzione nella racÂcolta sulle corse ippiche e, quindi, una riduÂzione della disponibilità economica per l’U NIRE e per l’intero settore agrizootecnico, dal sostegno al miglioramento degli alleva menti al miglioramento della genetica, ecceÂtera. L’articolo 14, commi 28 e 29, del deÂcreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto la trasformazione dell’UNIRE in « Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI » assegnandole una serie di compiti, tra i quali la promo zione, l’incremento e il miglioramento quaÂlitativo e quantitativo delle razze equine, la gestione dei libri genealogici, la revisione dei meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e pro grammi allevatoriali, eccetera; successiva mente, anche l’ASSI è stata soppressa per effetto dall’articolo 23-quater del citato deÂcreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha acÂcorpato le funzioni e le competenze ad essa attribuite al Ministero delle politiche agri cole alimentari e forestali, mentre le compeÂtenze economiche sono state ricondotte al Ministero dell’economa e delle finanze. Oggi il comparto costituito dalle migliaia di operatori della filiera ippica manifesta la neÂcessità di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di gestire e promuovere adeguatamente la cultura del caÂvallo. Con queste finalità , il presente diseÂgno di legge propone l’istituzione dell’AÂgenzia autonoma per la promozione, lo sviÂluppo e la tutela dell’ippica nazionale.
Art. 1. (Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale) 1. È istituita l’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ipÂpica nazionale (AgenIppica), di seguito de nominata « Agenzia ». 2. All’Agenzia sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l’Associazione nazionale dei co muni italiani (ANCI) in qualità di rappresenÂtante degli enti locali proprietari degli imÂpianti ippici, le società di gestione degli ipÂpodromi che soddisfino i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agri cole alimentari forestali e le figure profesÂsionali degli allenatori e dei driver e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. Tutte le categorie ippiche iscritte con corrono alla nomina dei rispettivi compoÂnenti nella consulta nazionale dell’ippica (CNIp) di cui all’articolo 4.
Art. 2. (Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e riordino della disciplina delle scommesse ippiche) 1. Il Ministro delle politiche agricole aliÂmentari e forestali, di concerto con il MiniÂstro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, en tro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto: a) definisce lo statuto dell’Agenzia e il relativo regolamento di amministrazione e contabilità , con i relativi criteri di forma zione; b) assegna all’Agenzia le risorse già destinate all’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all’Agenzia per il settore ippico (ASSI) e al Ministero mede simo dalle vigenti disposizioni di legge e reÂgolamentari o da altri atti amministrativi a favore del comparto ippico, volte a garantire continuità di funzionamento della filiera. La dotazione economica dell’Agenzia è altresì garantita dalle quote rivenienti dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da soÂcietà di raccolta abilitate anche alle scomÂmesse ippiche, nonché dalla cessione dei di ritti televisivi degli eventi ippici; c) prevede la possibilità per l’Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse la cui diffusione è da affidare, di concerto con il Ministro competente, in regime di concessione one rosa a soggetti terzi qualificati che pongano in risalto le manifestazioni del settore ippico nazionale. Tali flussi finanziari concorrono, nel loro insieme, ad alimentare ulteriormente la dotazione economica propria dell’Agenzia di cui alla lettera b), al fine di garantirne il raggiungimento dei propri scopi operativi, relativamente alla promozione e all’attua zione dei piani di marketing mediatico. 2. Il Ministro delle politiche agricole aliÂmentari e forestali, di concerto con il MiniÂstro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, al riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l’autonomia finanziaria e gestionale dell’Agenzia. Con il medesimo decreto stabilisce: a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l’80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (payout); b) l’unificazione dei totalizzatori nel toÂtalizzatore unico, al fine di gestire unitaria mente le scommesse ippiche, prevedendone l’ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari; c) l’estensione dell’applicazione della « quota fissa » nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse « Quartè » e « Quintè », l’introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, di premi di consolazione anche mediante un’adeguata e nuova programmazione settimanale combiÂnata con le scommesse « Tris »; d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al mas simo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse offerte anche online sul territorio nazionale, al fine di renÂdere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche all’intera fiÂliera.
Art. 3. (Vigilanza e controllo) 1. Il Ministero delle politiche agricole aliÂmentari e forestali provvede: a) alla vigilanza e al controllo dell’attiÂvità amministrativa, gestionale e contabile dell’Agenzia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; b) alla costituzione e alla vigilanza del l’albo nazionale degli allevatori e dei proÂprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, delle figure professionali degli allena tori e dei driver e fantini, nonché delle soÂcietà di gestione degli ippodromi, definendo i requisiti di affidabilità economica e di onoÂrabilità soggettiva necessari per l’iscrizione all’Agenzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2; c) all’approvazione dei piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell’allevamento ippico nazionale, adeguata mente predisposti dagli organi competenti dell’Agenzia; d) all’approvazione della programma zione annuale delle corse e delle manifesta zioni agonistiche nazionali, in accordo con i calendari internazionali approvati con le di verse Autorità ippiche paritetiche continenÂtali; e) alla definizione della convenzione pluriennale con gli ippodromi e con le soÂcietà di gestione degli ippodromi, definenÂdone i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici; f) all’approvazione, all’applicazione e alla corretta vigilanza dei regolamenti tecÂnici delle corse e delle manifestazioni agoÂnistiche, nonché del regolamento per il con trollo delle sostanze proibite (antidoping), in conformità agli accordi internazionali sotto scritti con le Autorità ippiche paritetiche continentali e nel rispetto degli accordi meÂdesimi; g) in accordo con l’Agenzia, alla defiÂnizione e alla redazione del codice etico del l’ippica nazionale (CEtIN) e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clauÂsola compromissoria obbligatoria per i comÂponenti del settore; h) alla vigilanza sulla corretta gestione, nel rispetto delle vigenti norme che regolano l’anagrafe degli equidi nella banca dati naÂzionale (BDN), dei libri genealogici di razza, come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, nonché sull’emisÂsione dei passaporti-libretti segnaletici per l’identificazione dei cavalli sportivi di con certo con il Ministero della salute; i) all’istituzione dell’albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell’Agenzia, dei componenti delle giurie e degli ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping; l) a verificare che l’Agenzia collabori con il Ministero della salute, le strutture uniÂversitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazioÂnale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) per l’individuazione, l’aggiorna mento e l’applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del ca vallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto e per la salvaguardia dei princìpi di bioetica e di saÂnità animale; m) al trasferimento del laboratorio anti doping e di genetica (UNIRELab), attualÂmente costituito presso il Ministero mede simo, e delle relative funzioni presso l’AÂgenzia. 2. Il Ministero delle politiche agricole aliÂmentari e forestali assicura e avoca a sé l’eÂsercizio della giustizia sportiva di terzo grado.
Art. 4. (Organi e funzionamento) 1. L’Agenzia ha sede legale a Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamenÂtare, organizzativa, amministrativa, patrimoÂniale, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300. Per quanto concerne l’organizzazione, essa si conforma ai prinÂcìpi di separazione tra funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e funzioni di gestione delle risorse economiche e finanziarie, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, corÂrettezza e imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione e sotto il controllo della Corte dei conti. L’Agenzia, per la tu tela dei propri interessi legali, si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Sono organi dell’Agenzia: a) la consulta nazionale dell’ippica (CNIp); b) il comitato direttivo; c) il presidente; d) il collegio sindacale. 2. La CNIp è, per la pluralità di rappreÂsentanza degli operatori del comparto ippico che la compongono, l’organo primario di governo dell’Agenzia. La CNIp definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi necesÂsari per il raggiungimento di elevati stanÂdard qualitativi nell’ambito della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei riÂsultati agonistici dei cavalli sportivi, pro muove l’intero comparto produttivo e di in trattenimento e monitora la raccolta delle scommesse necessarie all’autonomia e alla conseguente salvaguardia occupazionale del l’intera filiera. Quale sintesi istituzionale dei diversi interessi in essa rappresentati, la CNIp è l’organo che esprime la volontà del l’Agenzia tramite proprie deliberazioni. La CNIp è composta da quindici consiglieri che rimangono in carica quattro anni, dodici dei quali sono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del setÂtore ippico di cui alla sezione a) dell’Elenco dei portatori di interessi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto del MiniÂstro delle politiche agricole alimentari e fo restali n. 5528 del 27 maggio 2015. I consiÂglieri non possono essere in nessun modo revocati dalle associazioni che li hanno deÂsignati e svolgono le loro funzioni con piena libertà d’espressione e di autonomia nell’inÂteresse generale del comparto ippico. La CNIp si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilanÂcio di esercizio ed entro il mese di ottobre per l’approvazione della relazione previsioÂnale e programmatica, entro il mese di luÂglio per l’aggiornamento del preventivo eco nomico ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del preventivo economico. La CNIp si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente o il comitato diÂrettivo o almeno un quarto dei componenti della CNIp stessa, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Per l’eÂspletamento dei compiti dei consiglieri è ri conosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate. 3. La CNIp è composta dal presidente dell’Agenzia, da un rappresentante del Mini stero delle politiche agricole alimentari e fo restali, che la presiede, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La nomina dei componenti della CNIp deve avvenire entro trenta giorni dalla costituzione dell’Agenzia. I dodici rap presentanti delle categorie del settore ippico sono individuati come segue: due compoÂnenti in rappresentanza degli allevatori dei settori del trotto e del galoppo; due compoÂnenti in rappresentanza dei proprietari dei settori del trotto e del galoppo; due compoÂnenti in rappresentanza del settore della sella, di cui un allevatore e un rappresenÂtante designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE); due componenti in rappresentanza della categoria professionale degli allenatori dei settori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza della categoria professionale dei driver del trotto e dei fantini del galoppo; un compoÂnente in rappresentanza degli ippodromi e delle società di corse e un componente deÂsignato dall’ANCI in rappresentanza degli enti locali proprietari degli impianti ippici. La designazione dei dodici componenti è efÂfettuata dalle singole categorie di apparteÂnenza fra le figure più rappresentative del settore ippico a livello nazionale. 4. La CNIp, entro due mesi dall’insedia mento, provvede alla costituzione dei comi tati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commisÂsione scientifica antidoping e benessere ani male di cui al comma 5. Il comitato di esperti del trotto (CET) è composto da cinÂque esperti designati dalle categorie degli al levatori, dei proprietari, degli allenatori e dei driver e gentleman nonché dalle società di corse. Il comitato di esperti del galoppo (CEG) è composto da cinque esperti desiÂgnati dalle categorie degli allevatori, dei proÂprietari, degli allenatori e dei fantini e dalle società di corse. Il comitato di esperti della sella (CES) è composto da tre esperti desiÂgnati dalle categorie degli allevatori e dei proprietari e dalla FISE. I comitati di esperti svolgono funzioni propositive e di consuÂlenza per il comitato direttivo su ogni mate ria e problematica di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincoÂlante sulle materie dei regolamenti tecnici e sulla programmazione delle attività agonisti che. I comitati di esperti e la commissione scientifica antidoping e benessere animale hanno altresì il compito di supportare il coÂmitato direttivo nella redazione del CEtIN, affinché le attività agonistiche equestri si svolgano nel pieno rispetto del benessere del cavallo. Alle riunioni dei comitati di esperti partecipa il dirigente responsabile compeÂtente per specialità sportiva. 5. La commissione scientifica antidoping e benessere animale è composta da cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratoÂrio, di patologia medica e di farmacologia, un medico veterinario designato dalla CNIp, nonché il dirigente responsabile, o suo dele gato, del dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell’anti doping, addetti alla disciplina e alla regolaÂrità delle manifestazioni ippiche, di cui al l’articolo 5. Ai componenti dei comitati di cui al comma 4 e della commissione di cui al presente comma è riconosciuto esclusiva mente il rimborso delle spese documentate. 6. Il presidente dell’Agenzia è nominato dal Ministero delle politiche agricole aliÂmentari e forestali su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di signiÂficativa e comprovata esperienza nel settore dell’ippicoltura, nonché di elevati doti manaÂgeriali, di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale. Il presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. 7. Il comitato direttivo è nominato dalla CNIp ed è composto dal presidente dell’AÂgenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dalla categoria degli alleÂvatori del settore del trotto, uno in rappreÂsentanza della categoria degli allevatori dei settori del galoppo e della sella, uno in rapÂpresentanza della categoria dei proprietari dei settori del trotto e del galoppo, uno in rappresentanza delle categorie professionali degli allenatori e dei driver del trotto, degli allenatori e dei fantini del galoppo, uno in rappresentanza degli ippodromi e delle soÂcietà di corse e uno designato dall’ANCI. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate. 8. Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti regolarmente iscritti all’albo dei revisori contabili. Dei cinque revisori effettivi, due sono designati dalla CNIp, uno, che presiede il collegio, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dal Ministero dell’econoÂmia e delle finanze.
Art. 5. (Articolazione interna) 1. L’Agenzia nomina un direttore generale e i dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. L’Agenzia è organizÂzata nei seguenti dipartimenti: a) dipartimento nazionale delle corse al trotto; b) dipartimento nazionale del galoppo e della sella; c) dipartimento nazionale delle società da corsa e dei centri ippici, del marketing e della gestione del segnale televisivo; d) dipartimento centrale dei servizi veÂterinari, del benessere animale e dell’antidoÂping, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche; e) dipartimento centrale dell’amminiÂstrazione dell’Agenzia; f) dipartimento centrale per la programÂmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanÂziari sulle scommesse; g) laboratorio antidoping e genetica. 2. Il Ministro dell’economia e delle fiÂnanze, di concerto con il Ministro delle poÂlitiche agricole alimentari e forestali e senÂtita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone la designazione del dirigente reÂsponsabile del dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi econoÂmico-finanziari sulle scommesse. 3. Il direttore generale dell’Agenzia è no minato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il MiÂnistro dell’economia e delle finanze, su pro posta del presidente del comitato direttivo dell’Agenzia. Il direttore generale ha compeÂtenze e responsabilità nella gestione tecnico amministrativa ed economico-finanziaria del l’Agenzia.
Art. 6. (Status e funzioni) 1. L’Agenzia è un ente pubblico non eco nomico di rilievo nazionale. L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: supporto tecniÂco-amministrativo al Ministero delle politi che agricole alimentari e forestali per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizoo tecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competi zione, ovvero da sella, purosangue inglese e trottatore italiano, nonché delle altre razze di equidi autoctone; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agoniÂstiche e delle manifestazioni sportive; geÂstione autonoma nella raccolta delle scomÂmesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Agenzia svolge inoltre i seguenti compiti: a) provvede a svolgere ogni servizio tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento delle corse e delle manifesta zioni ippiche sportive, incluse la raccolta delle scommesse e la gestione del segnale televisivo, esclusi i servizi di competenza degli ippodromi in base a quanto stabilito nelle convenzioni; b) gestisce, d’intesa con il Ministero della salute, l’anagrafe degli equidi, la relaÂtiva banca dati nazionale (BDN) e i libri geÂnealogici di razza come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e provÂvede all’emissione dei passaporti-libretti seÂgnaletici per l’identificazione dei cavalli sportivi e delle relative operazioni di deterÂminazione del patrimonio genetico eseguite da UNIRELab; c) redige i piani pluriennali per il soÂstegno, lo sviluppo e la promozione dell’al levamento ippico nazionale che devono es sere presentati e approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno; d) redige la programmazione annuale del calendario delle corse, delle manifesta zioni agonistiche e del conseguente palinseÂsto televisivo determinandone i relativi diritti di trasmissione, che devono essere presentati e sottoposti all’approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 dicembre di ogni anno. Tiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni paÂritetiche internazionali del settore ippico sportivo; e) provvede alla gestione e al controllo delle banche di dati relative a iscrizioni, preÂstazioni ed eventuali penalty dei cavalli sportivi nelle corse e nelle manifestazioni agonistiche; f) provvede all’erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 per cento delle entrate totali agli aventi diritto, nonché alla remunerazione degli ippodromi e delle società di corse secondo quanto patÂtuito nelle convenzioni pluriennali; g) con il proprio dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, con corre alla gestione e al monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse e provvede al controllo della raccolta delle scommesse medesime, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia finanziaria dell’ipÂpicoltura nazionale e di conseguire elevati standard qualitativi per la necessaria salva guardia e tutela occupazionale dell’intera filiera ippica. Insieme all’Agenzia delle doÂgane e dei monopoli controlla il corretto operato dei concessionari e il rispetto dei termini previsti dalle clausole di concessione nei versamenti delle scommesse ippiche, pena la revoca delle concessioni stesse; h) concorre con il Ministero delle poliÂtiche agricole alimentari e forestali a definire e redigere le convenzioni pluriennali con gli ippodromi, determinando i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippoÂdromi e delle società di gestione degli stessi. Provvede altresì a gestire l’albo nazionale degli allevatori e dei proprietari dei cavalli da trotto, galoppo e sella, delle figure proÂfessionali degli allenatori e dei driver e fan tini, nonché delle società di gestione degli ippodromi; i) redige, di concerto con le Autorità ippiche paritetiche internazionali, i regola menti tecnici delle corse e delle manifesta zioni agonistiche nonché il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antido ping) e provvede alla loro corretta applica zione; l) provvede al corretto funzionamento e alla vigilanza dell’attività degli addetti agli organi di controllo antidoping e della disciÂplina e regolarità delle manifestazioni ippi che; m) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla de finizione e redazione del CEtIN e delle re gole per il funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obÂbligatoria per i componenti del settore; n) provvede a garantire il regolare funÂzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello e alla gestione della relativa banca di dati in materia di in frazioni compiute dagli operatori professioÂnali, ovvero driver, fantini e allenatori, e dalle società da corsa, nonché alla revisione, al rilascio e al controllo delle licenze proÂfessionali; o) provvede a gestire l’albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell’Agenzia, dei componenti delle giurie e degli ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping; p) promuove, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e in accordo con gli operatori professionali e le organizzazioni sindacali del settore, ogni iniziativa per il sostegno previÂdenziale e assistenziale degli operatori del settore; q) intrattiene i necessari rapporti con il Ministero della salute, le strutture universiÂtarie di ricerca, le società scientifiche di riÂferimento ippico e la FNOVI, per l’individuazione, l’aggiornamento e l’applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto e per la salvaguardia dei princìpi di bioetica e di sanità animale. Mantiene altresì rapporti di fattiva partecipazione con gli orÂganismi internazionali relativamente al setÂtore antidoping e del benessere del cavallo sportivo; r) provvede alla gestione, al controllo e alla vigilanza sull’attività di UNIRELab.
Art. 7. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già destinate all’Agenzia per il setÂtore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell’arÂticolo 23-quater, comma 9, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. L’Agenzia dispone del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promo zione del settore ippico, costituito dalle seÂguenti risorse: a) le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, il gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scomÂmesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche; b) i proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi, internet, mobile, audiovideo, relativi alle immagini di competizioni ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico tra smesse o veicolate e a ogni altro sfrutta mento di immagine, disciplinate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori; c) un contributo, stabilito con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei mono poli, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nel l’anno precedente, relativamente agli appaÂrecchi e ai congegni da intrattenimento e diÂvertimento; d) un contributo mensile pari al 65 per cento delle imposte derivanti dalle scomÂmesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche, versato all’Agenzia entro quaranta cinque giorni dalla fine del mese a cui si riÂferisce il contributo. Il Ministero dell’econoÂmia e delle finanze, di concerto con il MiÂnistero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone che le scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche possano essere giocate solo al di fuori del l’orario del palinsesto delle reali corse ippi che effettuate sui campi nazionali; e) sponsorizzazioni economiche proveÂnienti dal settore pubblico o privato che mettano in risalto l’immagine del settore ipÂpico nazionale; f) un contributo annuale a quota fissa attribuito al bilancio del Ministero delle poÂlitiche agricole alimentari e forestali. cdn/AGIMEG