Le Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 10 Affari sociali del Senato avviano nella mattinata odierna, il ddl, approvato dalla Camera, di conversione, con modificazioni, del d-l n. 75 in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo 2025. Riferiscono le senatrici Ternullo e Cantù. Il ddl, sull’approvazione del quale il Governo ha preannunciato la questione di fiducia (voto finale giovedì mattina) è all’ordine del giorno della seduta odierna dell’Assemblea.
Nel testo disposizioni in materia di formazione e reclutamento dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle Agenzie fiscali.
“L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, attribuisce alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, della Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni, definendone le modalità (commi 1-4). Le disposizioni sopra citate si applicano inoltre all’Agenzia del demanio e all’Agenzia delle entrate riscossione (comma 6). Si prevede inoltre che spetti prioritariamente alla Scuola nazionale la formazione continua e l’aggiornamento dei magistrati tributari mediante l’organizzazione di specifici corsi coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 5). Vengono infine definite le modalità di finanziamento dei corsi (comma 7). È utile ricordare in premessa che la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio10 . Nel corso della XVII legislatura, è stata avviata una complessiva riforma dell’ordinamento della Scuola. Dapprima, infatti, il D.P.R. 70 del 2013 aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (come è stata ridenominata) assumeva un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento poste in essere dalle singole Scuole. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha disposto la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni (tra cui la Scuola superiore dell’economia e delle finanze) e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla SNA (articolo 21). Passando all’analisi di dettaglio dell’articolo, il comma 1 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, al fine di assicurare la formazione superiore, la specializzazione ed il continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del proprio personale, stipulino con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) apposite convenzioni per definire l’articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dal 2024: ▪ un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l’individuazione condivisa delle professionalità cui affidare le docenze e delle sedi in cui tenere la formazione in presenza, queste ultime scelte anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (comma 1, lettera a); ▪ l’individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale, rispettivamente, dirigenziale e del comparto (comma 1, lettera b). Le iniziative formative saranno svolte dalla SNA con atti di organizzazione, adottati secondo linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, e con le modalità previste a legislazione vigente. Tra i compiti principali della SNA, come descritti dall’articolo 3 del D. Lgs. n. 178/2009, sono già attualmente ricomprese, tra gli altri: a) le attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; b) le attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. ▪ la predisposizione, l’organizzazione e la gestione, stabilendosene altresì le materie specialistiche ed i profili organizzativi e logistici, di specifici corsiconcorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale (comma 1, lettera c). In proposito, si ricorda che il D.Lgs. 165/2001, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 80/2021 (articolo 3, commi 3-5), prevede tre tipologie di reclutamento per l’accesso alla dirigenza di ruolo di seconda fascia nelle amministrazioni centrali, indicando le percentuali di posti che devono essere coperti attraverso le diverse tipologie di accesso: a) Corso-concorso selettivo, bandito dalla SNA, in percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire b) Concorso per titoli ed esami da parte delle singole amministrazioni, in percentuale non superiore al 50% dei posti da ricoprire; c) Procedure comparative bandite dalla SNA con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale non dirigenziale a tempo indeterminato della stessa amministrazione per il passaggio alla categoria dirigenziale da parte del personale che abbia: a) maturato cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale (non oltre il 15% del totale dei posti da coprire); b) o ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex articolo 19, comma 6, D.lgs. 165/2001 (quota aggiuntiva non superiore al 15%). In relazione ad alcune agenzie fiscali vigono altresì alcune disposizioni speciali. In particolare si ricorda che l’articolo 1, comma 93 della legge n. 205 del 2017, alla lettera e) prevede che l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione, possono disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, Si prevede infine che fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Con riferimento ai corsi – concorsi di cui alla lettera c) del comma 1 (vedi supra), il comma 2 dispone che le relative convenzioni prevedano: ▪ gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l’ammissione al corso-concorso ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 70/2013 (comma 2, lettera a); Il richiamato articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 70/2013, dispone che al corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso specifiche scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o master di secondo livello conseguiti presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. ▪ i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva ed il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte (comma 2, lettera b); ▪ il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, volta alla verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da ricoprire presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero presso le Agenzie fiscali comma 2, lettera c); Sul punto ci si limita a ricordare che, con riferimento alle procedure selettive per la dirigenza pubblica previste nel D.Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D.L. n. 80/2021, è ora previsto che occorra indicare nel bando le competenze che si intende accertare e si prevede che, in aggiunta alla valutazione dei titoli o delle conoscenze, nei termini previsti dalle rispettive discipline, debbano essere valutate anche le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. ▪ la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l’ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 272/2004 (comma 2, lettera d) e i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l’accesso al corso (comma 2, lettera e). I richiamati articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, disciplinano rispettivamente la valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale (articolo 13) e la formazione specialistica (articolo 14) ad esito delle quali sono previsti degli esami finali. Il comma 3 dispone che il numero dei posti destinati al corsoconcorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, “anche in deroga all’articolo 28, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del MEF e delle Agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente. L’articolo 28, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Quanto alle percentuali di posti da reclutare con le diverse procedure, dispongono i successivi commi dell’articolo 28, per la cui illustrazione cfr. supra. Al riguardo si valuti l’opportunità di precisare la portata della deroga al citato articolo 28 dato che la disposizione in commento appare in realtà prevedere una delle due modalità autorizzate dall’articolo 28, senza escludere l’altra (rimangono infatti ferme le altre modalità di accesso alla dirigenza delle Agenzie di cui alla legge di bilancio 2018 sopra richiamata). I bandi del corso-concorso possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento destinata al personale dipendente del MEF e delle Agenzie che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili, maggiorato del venti per cento. Il comma 4 prevede che per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari che disciplinano l’accesso alla dirigenza pubblica, attualmente contenute nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. In merito è utile ricordare che, anche a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina legislativa dell’accesso alla dirigenza pubblica (in particolare ad opera del decreto-legge n. 80 del 2021), nonché delle novità introdotte per l’VIII corso-concorso, il decreto-legge n. 44/2023 (articolo 4, co. 2) prevede l’aggiornamento delle disposizioni regolamentari che regolano le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 ed al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, da compiersi entro il 30 settembre 2023. Il comma 5 novella l’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di formazione permanente e aggiornamento dei giudici tributari al fine di attribuire prioritariamente alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (S.N.A.) – e solo in subordine ad eventuali università accreditate – la formazione continua e l’aggiornamento dei magistrati tributari mediante l’organizzazione di specifici corsi coerentemente con quanto previsto da un apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Si ricorda che il citato articolo 5-bis è stato introdotto dalla L. n. 130 del 2022, di riforma della giustizia tributaria. In base a tale disposizione, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei magistrati di cui all’articolo1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012. Viene conseguentemente abrogato l’articolo 41 del medesimo decreto legislativo – che attribuiva alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze il compito di organizzare ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute – e i riferimenti, contenuti all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 (concernente le funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria), alle risorse da destinare alla formazione dei magistrati tributari (posto che, con riguardo ai corsi in questione la copertura finanziaria di medesimi è definita ai sensi del comma 7 del presente articolo). Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applichino, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità, anche all’Agenzia del demanio e all’Agenzia delle entrate riscossione. Il comma 7 specifica le modalità di copertura finanziaria delle spese concernenti i nuovi corsi individuati ai sensi dei commi precedenti. Si dispone in particolare che agli oneri per l’attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale della pubblica amministrazione per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l’offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione degli specifici corsi-concorsi si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti”, specifica il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato.
Nel testo è previsto, inoltre, il potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
“L’articolo 28-quater, introdotto dalla Camera, estende fino al 2025 l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022. La norma in esame interviene, in particolare, sul comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge n. 23 del 2020, che nella formulazione vigente dispone, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne anche in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19. Con le modifiche in commento (lettera a) del comma 1) l’incremento di otto milioni è disposto anche per gli anni dal 2020 al 2025. Si ricorda, come sopra anticipato, che tale misura, originariamente prevista per il solo 2020, è stata prorogata per gli anni 2021 e 2022 dall’articolo 163-bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. La disposizione, lettera b), sostituendo il secondo periodo del richiamato comma 1 dell’articolo 31, prevede inoltre che la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle norme in commento, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, avvenga: ▪ per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 31 che ha abrogato l’articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva anch’esso per il 2020 un potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4,12 milioni di euro; ▪ per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154)”, aggiunge.
Nel Dossier del Servizio di Bilancio del Senato si sottolinea: “Articolo 1-ter (Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali) Il comma 1 prevede che la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) con atti di organizzazione provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell’economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni9 . Il comma 2 specifica ulteriori contenuti delle convenzioni10 . Il comma 3 prevede che il numero dei posti destinati al predetto corso-concorso è stabilito con decreto ministeriale in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell’economia e delle Agenzie fiscali. Il comma 4 stabilisce che per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Il comma 5 aggiorna il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, a cui sono apportate le seguenti modificazioni: – alla lettera a) l’articolo 5-bis (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari), ivi prevedendosi che d’ora innanzi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell’aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell’amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all’amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti annuali dell’apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese di luglio dell’anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi; – alla lettera b) si sopprime l’articolo 24, comma 1, lettera h), laddove si prevede che il Consiglio di presidenza di giustizia tributaria assicura l’aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l’organizzazione di corsi di formazione permanente nell’ambito degli stanziamenti annuali dell’apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell’economia. – alla lettera c) si abroga l’articolo 41 che prevede che i corsi di aggiornamento per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute siano organizzati dalla Scuola centrale tributaria. Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all’Agenzia del demanio e all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il comma 7 prevede che agli oneri per l’attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l’offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti. L’articolo, inserito nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di RT Il rappresentante del Governo, durante l’esame in prima lettura11, ha evidenziato che il Ministero dell’economia e delle finanze, la Scuola nazionale dell’amministrazione, l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia del demanio potranno far fronte alle attività formative, nonché a quelle definite in via convenzionale e alla predisposizione dei corsi-concorso, previste dall’articolo 1-ter, commi da 1 a 3, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle predette amministrazioni. Con riferimento al comma 5 dell’articolo 1-ter, relativo alle attività di formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari, rileva che tali attività saranno svolte, sulla base di convenzioni appositamente stipulate, dalla Scuola nazionale dell’amministrazione o da altri soggetti esterni nell’ambito delle risorse già destinate a tali finalità a legislazione vigente. Al riguardo, alla luce dei chiarimenti intervenuti, in considerazione anche della natura rimodulabile degli oneri in questione, nulla da osservare”.
Poi ancora: “Articolo 28-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) L’articolo, inserito nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura116 estende fino al 2025 l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022. Si provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali. La norma è al momento sprovvista di RT. Il rappresentante del Governo, durante l’esame in prima lettura117, ha fatto presente che alle disposizioni in materia di potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all’articolo 28-quater, la medesima Agenzia potrà provvedere avvalendosi delle risorse disponibili nel proprio bilancio, senza pregiudizio degli ulteriori fabbisogni di spesa del medesimo ente. Al riguardo, posto che il relativo onere è posto a valere sul bilancio della medesima Agenzia, si prende atto della conferma data dal Governo circa le disponibilità esistenti. Quanto alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali118 , appare necessario acquisire una conferma del Governo in ordine alla disponibilità di cassa delle predette risorse per l’intero periodo, nonché rassicurazioni in merito alla circostanza che la riduzione del citato Fondo, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse utilizzate sono preordinate a legislazione vigente”, conclude. cdn/AGIMEG