Tar Lombardia, distanziometro non si applica alle scommesse. Salve le slot se istallate prima del 2014, o se aggiunte grazie a un contratto precedente

Il Tar Lombardia riconosce – in sede cautelare – la licenza per la raccolta di scommesse al nuovo titolare di una sala da gioco di Volta Mantovana, ma pone un distinguo le le licenze degli apparecchi. Il titolare in questione ha rilevato la gestione di una sala scommesse e Vlt attiva fin dal 2013, e stipula un contratto con un nuovo concessionario di rete – subentrato a quello originario “per incorporazione” si specifica nel ricorso – per poter istallare anche delle AWP e per raccogliere scommesse su eventi virtuali. Per quest’ultimo prodotto chiede una nuova licenza ex art 88 Tulps, la Questura di Mantova però respinge la domanda rilevando che la sala è troppo vicina a dei luoghi sensibili. Il Tar tuttavia sottolinea che la legge regionale della Lombardia del 2013 prevede che il distanziometro si applichi solo agli apparecchi da intrattenimento e non alle scommesse: “l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi espressamente menzionati” spiega infatti. E precisa che “Trattandosi di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica, non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo”. Per gli apparecchi invece occorre fare un distinguo: “la condizione che determina l’applicazione dell’obbligo della distanza minima è il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’ADM in data successiva alla pubblicazione sul BURL della deliberazione della DGR 24 gennaio 2014 n. 10/1274, ossia dopo il 28 gennaio 2014” osserva infatti il Collegio. Di conseguenza “Gli apparecchi installati prima del 28 gennaio 2014, ossia, nello specifico, quelli del primo contratto, sono esonerati per espressa previsione di legge”. Per gli apparecchi descritti del nuovo contratto, invece, “è necessario un approfondimento in sede amministrativa, allo scopo di stabilire se vi sia continuità con il contratto relativo agli apparecchi installati in precedenza” anche perché appunto “nel ricorso si sottolinea che il secondo concessionario è subentrato al primo per incorporazione”. Questi approfondimenti verranno discussi nell’udienza di merito che è stata fissata per il 2 febbraio 2022. lp/AGIMEG