Tar Lazio, ricorso Snaitech presentato per esercizi chiusi. Con la situazione attuale possibile richiesta di una nuova sospensiva

Il Tar Lazio con l’ordinanza odierna ha rifiutato la sospensiva proposta da Snaitech, riconoscendo tuttavia la sussistenza del diritto ad essere aperti e la tutela del settore gioco. Nella prevalenza di interessi in gioco per i giudici ha prevalso quello della tutela alla salute pubblica. Va ricordato però che il ricorso è stato proposto quando gli esercizi erano chiusi, mentre ora che sono aperti non si esclude la richiesta di una nuova sospensiva da parte di Snaitech, con motivi aggiunti in quanto la situazione emergenziale è cambiata. E’ questo l’esito dell’ordinanza del Tar Lazio che stabilisce come “la sospensione delle attività disposta dall’amministrazione resistente appare adeguata e proporzionata allo scopo di tutelare la salute individuale e collettiva” in particolare in questo periodo di emergenza Covid-19. Inoltre “nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco deve considerarsi prevalente, rispetto all’interesse particolare del ricorrente volto a riavviare la propria iniziativa economica, parzialmente sospesa, in un settore pur rilevante quale il gioco pubblico, la tutela dell’interesse generale diretto a salvaguardare la salute individuale e collettiva durante il periodo temporale dello stato di emergenza nazionale”. Queste le motivazioni dell’ordinanza con cui il Tar Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Snaitech, nel ricorso intentato contro una serie di determine del’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha inibito a bar e tabacchi di riprendere la raccolta dei giochi nella fase 2. Ecco l’ordinanza integrale:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3347 del 2020, proposto da Snaitech S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Alberto Marcovecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; e con l’intervento di ad opponendum: Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, – della direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 89326 del 12 marzo 2020, della determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 96788 del 21 marzo 2020, della determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 102340 del 30 marzo 2020, della determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 125127 del 23 aprile 2020, della determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 129586 del 29 aprile 2020; – di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; nonché per la condanna dell’Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Codacons; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 c.p.a.; Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;  Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020 il dott. Luca Iera e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Premesso che con la determinazione n. 129586 del 29 aprile 2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel modificare la precedente determinazione n. 125127 del 23 aprile 2020, ha disposto la sospensione dello svolgimento delle attività di “scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati” e di “raccolta delle scommesse tramite dispositivi elettronici del tipo slot machines” in tutte le tabaccherie ed edicole presenti sul territorio nazionale nelle quali è prevista l’attività di gioco pubblico e in tutti gli altri “esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura” secondo la normativa vigente volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; Ritenuto che la misura della sospensione delle attività disposta dall’amministrazione resistente appare adeguata e proporzionata allo scopo di tutelare la salute individuale e collettiva nel periodo, ancora attuale, di emergenza sanitaria, dove è indispensabile arginare, per poi debellare, la diffusione epidemiologica da Covid-19; Ritenuto che, a prescindere dal profilo del fumus boni iuris, sotto il profilo del periculm in mora nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco deve considerarsi prevalente, rispetto all’interesse particolare del ricorrente volto a riavviare la propria iniziativa economica, parzialmente sospesa, in un settore pur rilevante quale il gioco pubblico, la tutela dell’interesse generale diretto a salvaguardare la salute individuale e collettiva durante il periodo temporale dello stato di emergenza nazionale – disposto dal Governo con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – in conseguenza del rischio sanitario internazionale connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, rappresentati nella specie dalla conclamata epidemia da Covid-19; Considerato che, per la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare, tra tutte le parti in causa, le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, respinge l’istanza di misure cautelari. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l’intervento dei magistrati: Francesco Riccio, Presidente Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario Luca Iera, Referendario, Estensore L’ESTENSORE Luca Iera IL PRESIDENTE Francesco Riccio”

cr/AGIMEG