Tar Campania: per raccogliere le scommesse servono concessione e 88 Tulps. Doppio binario legittimato sia da CGE, sia da giudici italiani

La licenza di pubblica sicurezza “non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. Lo scrive il Tar Campania respingendo il ricorso di un Ctd di Napoli cui la Questura aveva rifiutato la licenza di pubblica sicurezza, spiegando che né il centro né la compagnia madre di riferimento erano in possesso della concessione italiana per la raccolta delle scommesse. Anche il Tar Campania, come in numerosi precedenti, ricorda che il sistema italiano delle autorizzazioni si regge sul cosiddetto “doppio binario”, in base al quale “chi intenda svolgere l’attività di giochi e scommesse è tenuto a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS”. E aggiunge che “Tale sistema ha oramai positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale” ricordando le pronunce che nel corso degli anni hanno emesso sia i giudici della Corte di Giustizia, sia quelli della Cassazione del Consiglio di Stato. lp/AGIMEG