Scommesse, Sks365 torna al Tar Lazio per l’88 Tulps

E’ durata oltre mezzora l’udienza in camera di consiglio di fronte alla Sezione Prima Ter del Tar Lazio in cui sono state discusse le richieste di sospensiva avanzate da sei ced SKS365 contro il diniego della licenza di pubblica sicurezza, e successivamente il Collegio si è ritirato per diverso tempo per discutere la questione. Nelle scorse settimane il Collegio si è mostrato diviso sulla situazione di Sks365, il bookmaker infatti con il bando Monti si è aggiudicato una concessione che – come è emerso nell’udienza di oggi –  ha superato i collaudi Sogei, anche se non è ancora aperto al pubblico. Sks365 comunque continua a operare anche attraverso la propria rete di ced. In alcuni ricorsi analoghi trattati a fine aprile scorso, la Sezione Prima Ter aveva emanato una serie di ordinanze accogliendo le ragioni dei Ced, e assegnando alle Questure un termine di 30 giorni per riesaminare i provvedimenti di diniego. “Alla luce del fatto che SKS365 Group GmbH risulta aver ottenuto la concessione AAMS n. 4584 stipulata con l’AAMS il 30.10.2013” spiegava il Collegio, “emerge l’esigenza dell’Amministrazione di rivalutare il diniego della licenza di cui all’art. 88 TULPS, entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza”. A metà maggio aveva invece espresso un orientamento opposto, riconoscendo  il diniego delle Questure “legittimo con riguardo al rigetto di istanza di autorizzazione ex art. 88 Tulps”. A norma di legge, spiegava, “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. In base alla legge 73 del 2010, la norma “si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. E sulla concessione ottenuta da SKS365: “’l’attivazione della rete di negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione della rete’ stessa – non valendo la concessione indistintamente per qualsiasi punto – ’alla redazione della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica’” tecnico funzionale, il che non risulta essere avvenuto”. E specificava che “SKS365 Group GmbH ha ottenuto la concessione, non attiva, per un solo diritto, vale a dire per un solo punto, ancora dalla stessa non indicato”. Nelle prossime 24/48 ore, la Prima Ter si pronuncerà sulle nuove istanze sospensive, e si dovrà soffermare sul fatto che il bookmaker austriaco ha attivato il diritto. Sks365 ha prodotto infatti copia della verifica tecnico-funzionale della rete effettuata da Sogei e alcune bollette delle scommesse accettate. gr