Scommesse, Consiglio di Stato: “Comunicazione dell’attività alle questure sufficiente per legittimare i CTD in attività prima del 31 ottobre 2014”. Avv. Matera: “Intervenire su quelli nati successivamente”

Fragoroso il rumore che si è generato nel settore delle scommesse in seguito al parere, chiesto dal Ministero degli Interni, rilasciato dal Consiglio di Stato in merito ai Ctd non sanati. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “i CTD non sanati che hanno effettuato la comunicazione alla Questura (prevista dal comma 644 della Stabilità 2015) ottengono di per sé una autorizzazione “ibrida” a operare, ma questo può valere solo per i soggetti che operavano prima del 2014.” Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il comma 644 è molto articolato e, tra gli altri obblighi, chiede anche al CTD di comunicare dati anagrafici e l’esistenza dell’attività: “è inequivoco nel configurare tale adempimento sul modello della comunicazione dell’esercizio di un’attività sottoposta a controllo amministrativo”. In pratica si segue un iter “progressivo” costituito “dalla comunicazione del privato e dal successivo contegno dell’amministrazione che, verificato il possesso dei requisiti, tace”. E questo fa sì che “si instaura un normale rapporto di controllo amministrativo tipico delle licenze di polizia”. Tutto questo basta a “generare gli effetti equivalenti a un rapporto di controllo nel quadro della pertinente normativa del TULPS e delle altre norme, anche regionali, in tema di lotta alla ludopatia e di limiti orari e distanziali”. Questa norma tuttavia si applica solamente a una platea ridotta di CTD, ovvero a quelli che erano già attivi al 31 ottobre 2014. Il comma 644 è un regime alternativo a quello dalla sanatoria, e “non può estendersi oltre la platea dei soggetti che avrebbero potuto chiedere la regolarizzazione ai sensi del comma 643” appunto i Ctd attivi prima dell’ottobre del 2014. Inoltre, il comma 644 è una “norma derogatoria e temporanea, che si pone come eccezione rispetto al regime ordinario della materia, essa, in base ai noti principi, non può essere interpretata in senso estensivo e, tra le due opzioni ermeneutiche in astratto possibili, deve preferirsi quella più circoscritta e restrittiva”. Agimeg, sulla questione ha sentito il parere di due tra gli avvocati con maggiore esperienza nel settore: Daniela Agnello e Vincenzo Matera. La prima ritiene che sia “un nuovo passo in avanti verso un regime autorizzatorio, chiaramente sotto il controllo del Ministero dell’Interno. Il Consiglio di Stato, nel parere, ha preso atto delle numerose sentenze che abbiamo ottenuto dalla Corte di Giustizia” ricorda in proposito Agnello, specificando che l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato vale solo “per i soggetti attivi al 31 ottobre 2014 o per quelli decaduti dal 643 che prevedeva la regolarizzazione fiscale” ovvero la sanatoria. “Inoltre, i Centri autorizzati in base a questa norma sono comunque tenuti a rispettare le previsioni del comma 644 (come ad esempio il limite di vincita di 10mila euro, e le previsioni della normativa antiriciclaggio).” Le fa eco l’avvocato Matera che dichiara: “Il Consiglio di Stato finalmente accoglie un principio che ho sempre sostenuto nei tribunali penali, ovvero che la comunicazione richiesta ai Ctd non sanati sia equiparabile alla richiesta ex art. 88 del Tulps”. Secondo i giudici di Palazzo Spada tale procedura si applica ai soli centri attivi alla data del 30 ottobre 2014 secondo una lettura restrittiva della norma. Matera puntualizza che ora però “vi è una palese discriminazione nei confronti di quei bookmaker costituiti dopo la sanatoria e dunque nati dopo il 2015, in quanto viene preclusa la possibilità di entrare nel sistema italiano”. Il parere del Consiglio di Stato arriva in un momento molto complicato per il settore delle scommesse, messo in ginocchio dallo stop degli eventi sportivi più importanti a causa della pandemia da coronavirus. Ora, con la ripresa dei principali campionati europei di calcio, tra i quali la Serie A, sono arrivati ottimi segnali dalle scommesse sportive online, che dopo il forte calo dei tre mesi di lockdown (marzo-maggio 2020), a giugno fa segnare un +47,4%. La spesa degli italiani nel sesto mese del 2020 è stata di 62,6 milioni di euro, superiore rispetto ai 42,5 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Per quanto il gioco fisico, ha influito negativamente la riapertura a metà giugno. Infatti, in questo mese la spesa in agenzia è stata di appena 10,9 milioni di euro. Dunque, nonostante le ottime prestazioni dell’online, il settore fornisce un dato in calo del 10,8% rispetto allo stesso mese del 2019. ac/AGIMEG