Scommesse, Cassazione: “Il Ctd non può dire di aver subito discriminazioni, se il bookmaker non ha partecipato alla gara”

Il Ctd non può chiedere di essere assolto dal reato di raccolta illegale di scommesse, se il bookmaker di riferimento non ha affatto partecipato alla gara per l’assegnazione delle concessioni. Lo afferma la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza con cui conferma la condanna disposta dalla Corte di appello di Brescia nei confronti del titolare di un centro. L’uomo aveva provato a sostenere che la disciplina italiana presenti dei profili discriminatori che violano le norme comunitarie e che quindi avrebbero impedito al bookmaker di partecipare al bando. Tuttavia la Suprema Corte replica che “non si possa ravvisare alcuna illegittima esclusione dalla gara”, nel caso specifico il Bando Monti, “o, comunque, un comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti della società estera per cui veniva esercitata l’attività di raccolta di scommesse, dal momento che la stessa non aveva mai espresso alcuna volontà di partecipare alla predetta gara”. Il bookmaker, anzi, aveva denunciato “l’irregolarità – del bando, NdR – solo successivamente e al fine di legittimare la propria operatività nel territorio italiano”. Il titolare del centro ha anche chiesto di essere assolto in considerazione della particolare tenuità del fatto, ma la Cassazione sottolinea che “la Corte d’appello di Brescia ha bene argomentato” la propria decisione, evidenziando che l’attività illecita si è protratta “per diversi giorni a seguito del diniego della licenza”, e è stata interrotta “soltanto a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine”. lp/AGIMEG