Microgame, Circolare ADM: no ai Totem nei locali commerciali, sì a PC, Tablet, iPad con libera navigazione internet

“Con la Circolare  n. 0019453 del 6/3/2014, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia il 2 aprile scorso, ADM chiarisce finalmente cosa debba intendersi per “Totem e apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche” il cui utilizzo all’interno degli esercizi commerciali è espressamente vietato.  Il Direttore Centrale per i Giochi, dr. Fabio Carducci, con chiarezza interpretativa – si legge in una nota di Microgame – sgombera il campo da pericolosi equivoci.  I Totem vengono espressamente definiti come:  “apparecchi terminali, collegati ad “internet” o funzionanti tramite “intranet” grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l’effettuazione di giochi on-line, attraverso la connessione a siti illegali”.  Essi sono per lo più costituiti da  “una struttura dotata di schermo “touch-screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della “smart card” che abilita al gioco sull’apparecchiatura e l’introduzione di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata”. L’uso di tali apparecchiature all’interno di locali commerciali è ritenuto illegale dall’Agenzia, a differenza dell’uso e della messa a disposizione dei clienti  “di personal computer, tablet p.c., iPad ecc.,” la cui utilizzazione è ritenuta vietata dall’Agenzia nei soli casi in cui gli stessi non consentano  “la libera navigazione sul web” e, cioè, risultino “bloccati” sulla homepage di un sito di gioco. L’indicazione proveniente da ADM, che noi ci permettiamo di rilanciare a tutti i Concessionari del Gioco a Distanza ed ai loro promotori, incaricati della vendita delle ricariche in base a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione di Concessione, è quella di mettere a disposizione dei loro clienti esclusivamente Personal Computer, Tablet, iPad ed altri analoghi devices rigorosamente “aperti”, privi di dispositivi atti a consentire la lettura di smart card o l’accettazione di banconote, dai quali sia possibile la libera navigazione in internet, lasciando al cliente totale autonomia nello svolgimento delle attività di gioco, astenendosi da qualsiasi intermediazione nell’attività di raccolta (Cass. Pen. Sez. III, 1 ottobre 2013, n. 40624). Siamo certi che questo chiarimento interpretativo consentirà per il prossimo futuro di imprimere la massima efficacia a tutte le azioni di contrasto e repressione della raccolta di giochi a distanza operata attraverso canali non autorizzati (CTD e puntocom) da operatori privi di concessione, che sta pericolosamente fagocitando il mercato del gioco a distanza nel nostro Paese, con gravissimo danno per i Concessionari italiani e per l’Erario.” lp/AGIMEG