Scommesse: Consiglio di Stato al Viminale: legittimi i Ctd non sanati che hanno comunicato l’attività alle Questure

I Ctd non sanati che hanno effettuato la comunicazione alla Questura (prevista dal comma 644 della Stabilità 2015) ottengono di per sé una autorizzazione “ibrida” a operare, ma questo vale solamente per i soggetti che operavano prima del 2014. A affermarlo è il Consiglio di Stato rispondendo con un parere a due quesiti sollevati dal Ministero degli Interni, che appunto chiedeva cosa succede a quei centri – che per la legge italiana dovrebbero essere irregolari – che non hanno aderito alle varie procedure di regolarizzazione, ma poi hanno rispettato tutti i numerosi obblighi stabiliti dal comma 644.
Con il quesito principale, il Viminale ha chiesto se le Questure, una volta ricevuta la comunicazione del CTD, debbano rilasciare “un’autorizzazione espressa di polizia, corrispondente a quella di cui all’art. 88 TULPS”. Il Consiglio di Stato sottolinea che il comma 644 è molto articolato e, tra gli altri obblighi, chiede anche al CTD di comunicare dati anagrafici e l’esistenza dell’attività: “è inequivoco nel configurare tale adempimento sul modello della comunicazione dell’esercizio di un’attività sottoposta a controllo amministrativo”. Ora, la norma non menziona una “autorizzazione espressa”, e probabilmente la comunicazione non deve essere ritenuta “una sorta di atto tacito di autorizzazione (sul modello del silenzio-assenso)”. Ma per il Consiglio di Stato la norma ha “introdotto un modello atipico, se si vuole “ibrido”, a metà strada tra quello della s.c.i.a. e quello dell’atto tacito formatosi per silentium”. In pratica si segue un iter “progressivo” costituito “dalla comunicazione del privato e dal successivo contegno dell’amministrazione che, verificato il possesso dei requisiti, tace”. E questo fa sì che “si instaura un normale rapporto di controllo amministrativo tipico delle licenze di polizia”. Tutto questo basta a “generare gli effetti equivalenti a un rapporto di controllo nel quadro della pertinente normativa del TULPS e delle altre norme, anche regionali, in tema di lotta alla ludopatia e di limiti orari e distanziali”.
Ora, i giudici di Palazzo Spada ricordano che la norma impone una serie di vincoli ai Ctd (come il rispetto della normativa antiriciclaggio e dei limiti di vincita di 10mila euro); e che – una volta instaurato questo rapporto – la Questura comunque potrà esercitare i poteri di controllo, prescrittivi e sanzionatori che potrebbe esercitare nei confronti del titolare di una normale autorizzazione rilasciata ex art. 88 TULPS”. E – non necessariamente nelle settimane successive alla comunicazione, ma anche in un periodo successivo – ha il potere di disporre la “chiusura immediata dell’attività stessa”.
Questa norma tuttavia si applica solamente a una platea ridotta di CTD, ovvero a quelli che erano già attivi al 31 ottobre 2014. Il comma 644 è un regime alternativo a quello dalla sanatoria,e “non può estendersi oltre la platea dei soggetti che avrebbero potuto chiedere la regolarizzazione ai sensi del comma 643” appunto i Ctd attivi prima dell’ottobre del 2014. Inoltre, il comma 644 è una “norma derogatoria e temporanea, che si pone come eccezione rispetto al regime ordinario della materia, essa, in base ai noti principi, non può essere interpretata in senso estensivo e, tra le due opzioni ermeneutiche in astratto possibili, deve preferirsi quella più circoscritta e restrittiva”. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, sono ammesse delle deroghe, nel caso in cui un Ctd sanato sia poi decaduto, oppure in quello in cui un Ctd non sanato, ma che abbia fatto la comunicazione, sia poi stato ceduto a un nuovo soggetto. E sul termine del 2014 – spiega ancora il Consiglio di Stato -non hanno inciso le riaperture dei termini della sanatoria decise negli anni successivi. rg/AGIMEG