Cassazione: “Reato intermediazione raccolta scommesse risulta integrato da qualsiasi attività che eserciti, in assenza di concessione o autorizzazione una funzione intermediatrice in favore di gestore di scommesse”

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione conferma la condanna per raccolta non autorizzato di scommesse per il titolare di un internet point siciliano che aveva istallato alcuni computer connessi a un bookmaker senza concessione. L’uomo ha provato a difendersi sostenendo che la raccolta delle scommesse veniva effettuata solo in via eccezionale – il titolare non avrebbe nemmeno raccolto le puntate – e che il materiale informatico presente nell’esercizio veniva utilizzato anche per altre funzioni: “i pc rinvenuti erano collocati solo per attirare qualche cliente in più, mentre la stampante sarebbe servita per le ordinazioni del tavolo realizzate attraverso i tablet”. La Corte sottolinea però che il reato di intermediazione nella raccolta delle scommesse “risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse”. In ogni caso la ricostruzione prospettata dall’uomo non appare verosimile vista la “presenza, nel locale commerciale dell’imputato, non solo di postazioni internet indirizzate su siti di scommesse, ma anche di un tagliando di scommesse e di una stampante (evidentemente sintomatiche di una diretta partecipazione all’attività da parte del gestore)”. lp/AGIMEG