Cassazione: intermediazione scommesse, confermata condanna a reclusione per gestore sala Palermo

“La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio a suo tempo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla legittimità della scelta di sanzionare penalmente gli intermediari dei bookmakers comunitari, in quanto ritenuta giustificata dall’esigenza, perseguita in maniera efficace e proporzionata attraverso il sistema delle concessioni e delle licenze di pubblica sicurezza, di evitare infiltrazioni da parte della criminalità (…) reputando a tal fine sufficiente che venga posta in essere in territorio nazionale una qualsiasi attività connessa o finalizzata allo svolgimento delle scommesse, quale quella di chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l’attività, collabori tuttavia ad essa rappresentando in Italia un bookmaker straniero”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di Palermo di condannare il gestore di una sala scommesse, che raccoglieva gioco per conto di un operatore estero non autorizzato, a sei mesi di reclusione con l’accusa di raccolta abusiva dal 2009 al 2013.
Per i supremi giudici “privo di rilievo è il fatto che di tali oggetti (postazioni per raccogliere le scommesse ndr) non si sia proceduto a sequestro posto che, non essendo in discussione che si trattasse di dotazioni del locale e risultando d’altra parte la navigazione dei computer destinati alla clientela bloccata sul sito delle scommesse con conseguente impossibilità di accesso a siti di natura diversa, così come avverrebbe in un internet point, gli stessi configurano la struttura organizzata predisposta per l’attività illecitamente svolta con l’interposizione del prevenuto, attraverso il conto a lui intestato, nel rapporto tra lo scommettitore e il bookmaker, protrattosi sin dal 2009”.
Il fatto di “essersi in quel frangente esclusivamente rinvenute tre ricevute di scommesse effettuate per un importo non superiore ai dieci euro complessivi: non è tuttavia al valore delle giocate effettuate al momento dell’emersione della ‘notitia criminis’ che può essere parametrata la gravità della condotta, dovendo la stessa essere apprezzata in relazione all’entità della lesione arrecata al bene giuridico tutelato a fronte di una condotta, quale quella oggetto di contestazione, che si era concretizzata nel protratto esercizio di un’attività di intermediazione nel settore dei giochi e delle scommesse, cui il giudice di merito nell’esercizio della sua discrezionalità ha conferito valore preminente in termini ostativi”. lp/AGIMEG