Scommesse, il Tar Lazio sospende la tassa Salva Sport anche per BetFlag. Udienza di conferma il 2 dicembre

Il Tar Lazio sospende il pagamento della tassa dello 0,5% – introdotta per finanziare il Fondo Salva Sport – anche per BetFlag. A decidere lo stop è stato il Presidente della Seconda Sezione che ha appena emesso un decreto cautelare, il provvedimento però dovrà essere confermato dall’untero Collegio dopo aver discusso compiutamente la questione in contraddittorio con l’ADM; la nuova udienza è stata fissata per il 2 dicembre prossimo. La prima rata della tassa sarebbe scaduta alcuni giorni prima, il 30 novembre. Nel decreto, il Presidente della Sezione fa riferimento ai danni che il pagamento potrebbe produrre soprattutto nel caso del betting exchange (da più parti si è sottolineato che l’importo del prelievo supera quello dei ricavi maturati dagli operatori), si ricorda comunque che sabato il Presidente della Prima Sezione Quater del Tar Lazio a sospeso il pagamento della tassa anche per le normali scommesse sportive. Anche in questo caso è stato emesso un decreto, e l’udienza in camera di consiglio si terrà il 4 dicembre.

Di seguito i rilievi che effettua il Presidente della Seconda Sezione nel decreto odierno

– alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, la stessa, in qualità di soggetto economico che offre scommesse tradizionali a quota fissa, soprattutto attraverso una tipologia particolare di gioco pubblico (regolata dalla normativa italiana e conosciuta come Betting Exchange – scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori – e per la quale non effettua alcuna attività di effettiva raccolta), si trova ad essere al momento incisa dall’adozione della determinazione direttoriale del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. prot. 307276/RU dell’8 settembre 2020, nella parte in cui si stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’art. 217, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a titolo di contributo per il “Fondo rilancio sport”;

– si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività dei provvedimenti impugnati, specialmente nella parte in cui impongono un cospicuo versamento entro il prossimo 30 novembre;

– si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione dei predetti provvedimenti ai soli fini dello slittamento del termine imposto per il versamento delle somme dovute al giorno successivo all’esame collegiale della domanda cautelare;

– tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 2 dicembre 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa.

lp/AGIMEG