Il Tribunale del riesame di Mantova ha respinto il ricorso del titolare di centro trasmissione dati che operava come bookmaker senza autorizzazione. Alla base dell’ordinanza dei giudici, c’è il fatto che il reato si configura e si realizza nel luogo dove è aperto l’esercizio pubblico ed è quindi irrilevante la sede legale della società operante. “La condotta oggettiva penalmente rilevante – si legge – consiste nell’allestire un locale aperto al pubblico dotandolo della strumentazione informatica idonea alla realizzazione di scommesse online, senza aver ottenuto il preventivo rilascio delle autorizzazioni prescritte per legge”. lp/AGIMEG