La Terza Sezione del Tar Veneto ha accolto il ricorso di un gestore, diffidato ad esercitare l’attività di raccolta delle scommesse ippiche e sportive (di cui alla licenza rilasciata dalla Questura di Venezia) in difformità a quanto disposto dall’art. 30 del regolamento edilizio, dal momento che i locali si trovano “ad una distanza inferiore a 500 metri, misurati in linea d’aria, rispetto ai luoghi sensibili indicati dal medesimo art.30 del regolamento edilizio”. Nella sentenza i giudici spiegano che l’art. 30 del regolamento edilizio impone il rispetto della distanza minima di 500 metri nei confronti delle sale pubbliche da gioco e degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, ma “in nessun punto dell’articolato legislativo, né in alcun punto della disposizione regolamentare del Comune di Venezia, si fa riferimento ai luoghi di raccolta delle scommesse ippiche o sportive, né è possibile, in via interpretativa, ricomprendere tale tipologia di gioco (concernente le scommesse ippiche o sportive) nella nozione di sale pubbliche da gioco”. I giudici citano poi una sentenza della Prima Sezione del Tar di Milano, dove si era già appurato che “le sale da gioco non possano essere equiparate sic et simpliciter, ai fini della tutela della salute, ai punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive”. Il gestore, essendo autorizzato all’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse ippiche e sportive per conto del concessionario Eurobet, non rientra nel campo di applicazione del divieto di cui all’art. 30 del regolamento edilizio del Comune di Venezia e, pertanto, è illegittimo e deve essere annullato il provvedimento di diffida nei suoi confronti. dar/AGIMEG