Il distanziometro previsto per le sale giochi non può essere applicato alle sale scommesse. E’ quanto ha stabilito il Tar Veneto in una sentenza che accoglie il ricorso di un esercente contro la diffida a proseguire l’attività ricevuta dal Comune di Venezia. I giudici hanno sottolineato come nel provvedimento adottato nel 2015 (500 mt da luoghi sensibili) non c’è un riferimento specifico alle scommesse: “In nessun punto dell’articolato legislativo statale o regionale, né in alcun punto della disposizione regolamentare del Comune di Venezia, si fa riferimento ai luoghi di raccolta delle scommesse ippiche o sportive – si legge nella sentenza – né è possibile, in via interpretativa, ricomprendere tale tipologia di gioco (concernente le scommesse ippiche o sportive) nella nozione di ‘sale pubbliche da gioco’”. “Gli apparecchi – tra cui, in particolare, slot machine e videolottery – paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana”. Dunque “non è possibile interpretare il divieto come comprendente anche i centri di raccolta delle scommesse” e quindi “deve essere annullato il provvedimento del Comune di Venezia che ha diffidato il ricorrente ad esercitare l’attività di raccolta delle scommesse”. lp/AGIMEG