Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Sezione Prima) ha rigettato due ricorsi contro la Questura di Agrigento per l’annullamento del provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Agrigento disponeva nei confronti dei ricorrenti, per la durata di tre anni dalla data di notifica del provvedimento, l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche della squadra dell’ASD Pomigliano Calcio di Pomigliano d’Arco e il divieto di accesso sosta e transito, durante gli incontri sportivi, per vie, piazze, od altri luoghi costituenti perimetro esterno degli impianti sportivi e delle relative adiacenze (…) a partire da un’ora prima dell’inizio delle competizioni sportive e fino un’ora dopo la conclusione. Per il Tar “l’art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, recante “interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nelle svolgimento di manifestazioni sportive” prevede testualmente al suo primo comma – per la parte che qui interessa – che il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti delle persone che risultano denunciate “per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. lp/AGIMEG