Respinto il ricorso di un titolare di un internet point collegato al bookmaker Leaderbet, contro il provvedimento del Questore di Trapani con il quale è stato disposto, a carico del ricorrente, l’obbligo di cessare immediatamente l’attività intrapresa. Allo stesso era stata già negata la licenza ex art. 88 Tulps quando i rapporti di collaborazione con erano con la Goldbet e successivamente la ricorrente non aveva fatto richiesta di licenza per l’attività di scommesse con la Leaderbet. “Risulta immune dai vizi dedotti il provvedimento oggetto del presente giudizio col quale è stata disposta la cessazione con effetto immediato dell’attività abusivamente intrapresa”. cz/AGIMEG