Scommesse, Tar Sicilia: “La rappresentanza abusiva non è configurabile se l’assenza del titolare della licenza è temporanea”

Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Tar della Sicilia per chiedere l’annullamento del provvedimento di sospensione dieci giorni della licenza per la raccolta di scommesse intestata alla parte ricorrente.

Il Tribunale ha chiarito che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “sebbene il titolare di un’autorizzazione di pubblica sicurezza debba svolgere l’attività autorizzata assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui la stessa deve essere esercitata, tuttavia è a questi consentito di avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze.

Da ciò è stato fatto conseguire che la circostanza che un dipendente sia colto ad esercitare mansioni rientranti nell’oggetto dell’attività autorizzata non equivale a configurare automaticamente un’attività illecita, dovendosi, in concreto, accertare se il titolare dell’autorizzazione era, al momento del fatto, presente nel luogo di lavoro esercitando concretamente il potere direttivo e, in caso di assenza, se questa era o meno temporanea” e che non appare pertanto sufficiente a integrare un’ipotesi di rappresentanza abusiva in violazione degli artt. 8, 10, 17, 17 bis e 88 T.U.L.P.S. l’occasionale esercizio di mansioni rientranti nell’oggetto dell’attività autorizzata da parte di un dipendente in caso di temporanea assenza, per ragioni contingenti, del titolare della licenza o del suo rappresentante”.

Per questi motivi il Tar della Sicilia accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di sospensione impugnato dalla parte ricorrente. ac/AGIMEG