Il titolare di una sala scommesse si è rivolto al Tribunale Amministrativo della Sicilia per contestare il decreto della Questura di Enna con il quale è stata sospesa per trenta giorni la licenza di raccolta scommesse e di giochi a causa della presenza di un personal computer che avrebbe consentito alla clientela il libero e incontrollato accesso alla rete internet.
Il Collegio ha richiamato la disposizione normativa contenuta nell’art. 110, comma 9, lettera f-ter “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale”.
“Secondo la disposizione normativa – sostiene il Tar -, il gestore deve, quindi, garantire l’immodificabilità e la sicurezza dell’apparecchio, anche con riferimento al sistema di elaborazione a cui l’apparecchio è connesso. Il ricorrente non lo ha fatto ed è, quindi, in colpa”.
Per questi motivi il ricorso è stato respinto dal Tar della Sicilia che ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG