Scommesse, Tar Sicilia dichiara improcedibile ricorso ctd Catania per mancato rilascio licenza PS

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), ha dichiarato improcedibile il ricorso di un titolare di un ctd Stanleybet contro la Questura di Catania che ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio di attivita’ di intermediazione telematica, nonché per il risarcimento del danno causato dall’adozione di tale provvedimento. Il titolare, si legge nella sentenza, “presentava al Questore di Catania istanza per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della attività di intermediazione di servizi telematici onde poter operare come booking nel settore delle scommesse sportive e di altro genere con la Stanleybet.  Il Questore di Catania (…) respingeva l’istanza indicata in precedenza poiché ‘l’attività svolta configura l’esercizio di raccolta di scommesse, il cui esercizio è subordinato alla licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., e che le vigenti disposizioni attribuiscono una riserva statale in materia di scommesse, prevedendo che l’accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento’. Alla pubblica udienza del 28.05.2015 il legale del ricorrente ha dichiarato che il rapporto contrattuale tra il ricorrente e la suddetta società si è interrotto.  In considerazione di tale circostanza, che fa venir meno ogni interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito, il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile”. lp/AGIMEG