Home In Evidenza Scommesse, TAR Sardegna conferma la revoca della licenza: respinto il ricorso del titolare

Scommesse, TAR Sardegna conferma la revoca della licenza: respinto il ricorso del titolare

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Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso presentato contro la revoca della licenza ex articolo 88 del TULPS per la raccolta di scommesse disposta dal Questore di Cagliari, confermando la legittimità del provvedimento adottato dalla Questura.

Al centro della vicenda c’era la licenza rilasciata nel 2015 e rinnovata nel 2019 per un punto scommesse in provincia di Cagliari. La Questura aveva avviato un nuovo procedimento di revoca dopo l’esito di un processo penale a carico del titolare, relativo ai reati di associazione per delinquere ed esercizio abusivo dell’attività di raccolta delle scommesse. Il procedimento penale si era chiuso con una dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, ma il giudice penale aveva comunque evidenziato in motivazione l’esistenza di un quadro indiziario significativo, precisando che la prescrizione non equivaleva a un accertamento di innocenza.

Nel ricorso, il titolare sosteneva che la Questura avesse richiamato in modo parziale la sentenza penale, senza una valutazione concreta della sua affidabilità, in violazione anche del principio di presunzione di innocenza. Contestava inoltre che i fatti risalissero al 2014, quindi a un periodo precedente al rilascio e al rinnovo della licenza, sottolineando anche che un precedente procedimento avviato nel 2021 non si era concluso con la revoca del titolo. Infine, lamentava la sproporzione della misura, anche per le ricadute economiche.

La decisione del TAR

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Il TAR ha però ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Nella sentenza, il collegio ha sottolineato l’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza nel settore delle scommesse, dove deve prevalere un criterio di massimo rigore nella valutazione dell’affidabilità dei titolari.

Secondo i giudici, i reati contestati, pur senza le aggravanti inizialmente ipotizzate, restano comunque di particolare gravità e riguardano direttamente il settore delle scommesse, rendendo non irragionevole la valutazione di una “pericolosità sociale specifica”. Il TAR Sardegna ha inoltre chiarito che la Questura non conosceva gli sviluppi delle indagini al momento del rilascio e del rinnovo della licenza e che non c’è contraddizione con il mancato esito revocatorio del procedimento del 2021, chiuso per ragioni diverse e con espressa riserva sugli esiti penali.

Il ricorso è stato quindi respinto. Il ricorrente è stato condannato a pagare 1.500 euro di spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, oltre agli accessori di legge. sm/AGIMEG

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