Scommesse, TAR Puglia conferma il diniego della licenza a Taranto: respinta la richiesta di sospensione

Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha respinto la domanda cautelare presentata contro il diniego della licenza ex art. 88 del TULPS per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse in un locale di Taranto.

La vicenda riguarda il provvedimento con cui la Questura di Taranto ha negato il rilascio della licenza di pubblica sicurezza richiesta per l’apertura dell’esercizio di raccolta scommesse. La ricorrente aveva impugnato sia il diniego sia il successivo rigetto dell’istanza di riesame, chiedendone la sospensione in via cautelare.

Il diniego della Questura

Secondo quanto emerge dall’ordinanza, la Questura ha fondato il provvedimento su una valutazione negativa circa l’affidabilità dei soggetti coinvolti nell’attività. Il giudizio non riguardava esclusivamente il coniuge della ricorrente, ma anche un altro soggetto indicato nell’istanza quale rappresentante dell’esercizio.

La ricorrente aveva sostenuto che il mancato rilascio della licenza avrebbe determinato gravi conseguenze per l’attività commerciale, con possibili ripercussioni anche sul rapporto contrattuale con il concessionario.

Per il TAR manca il pericolo grave e attuale

Il Collegio ha però ritenuto non dimostrata la sussistenza del periculum in mora, presupposto necessario per la concessione della tutela cautelare.

In particolare, i giudici hanno osservato che la condizione risolutiva prevista nel contratto di acquisto dell’attività commerciale si era già verificata prima della presentazione del ricorso, essendo collegata al mancato ottenimento della licenza entro tre mesi dalla stipula. Di conseguenza, un eventuale provvedimento cautelare non avrebbe potuto impedire gli effetti di tale clausola.

Anche il paventato rischio di interruzione del rapporto con il concessionario è stato ritenuto formulato in termini generici, senza elementi concreti in grado di dimostrare tempi, modalità e conseguenze economiche dell’eventuale cessazione del rapporto.

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Il TAR ha inoltre evidenziato che il provvedimento impugnato fonda il giudizio di non affidabilità non soltanto sulla posizione del coniuge della ricorrente, ma anche su quella dell’altro rappresentante indicato nell’istanza.

Proprio su quest’ultimo profilo, secondo il Collegio, non risultano formulate specifiche censure, almeno nella valutazione sommaria tipica della fase cautelare.

Respinta l’istanza cautelare

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Puglia ha rigettato la richiesta di sospensione, confermando in questa fase l’efficacia del provvedimento con cui la Questura di Taranto ha negato il rilascio della licenza per l’attività di raccolta scommesse. mg/AGIMEG