Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso di un gestore di una sala scommesse al quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato la richiesta di autorizzazione ex art. 88 del RD n. 773/1931 per l’attività di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di scommesse. Nella motivazioni si legge che riprendendo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea “il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un’autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d’azzardo” e che “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.” Non sussiste inoltre la “violazione dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi, mutuo riconoscimento”. lp/AGIMEG