Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiara la propria incompetenza in merito a un ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati, al quale era stata negato il provvedimento del Questore di Pisa, di rigetto dellāistanza di autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S. La competenza ĆØ quindi del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Nelle motivazioni i giudici ricordano che “la Corte costituzionale ha dichiarato, tra lāaltro, lāillegittimitĆ costituzionale dellāart. 135, comma 1, lett. q-quater), c.p.a., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dallāautoritĆ di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;
che conseguentemente, venuta meno la competenza funzionale in materia del T.a.r. per il Lazio ā sede di Roma, si applicano i criteri generali e segnatamente lāart. 13, comma 1, c.p.a., in forza del quale, in presenza di atti provenienti da Amministrazioni statali (periferiche), la cui efficacia ĆØ limitata territorialmente, ĆØ competente il T.a.r. in cui si determinano tali effetti”. lp/AGIMEG