E’ illegittimo includere anche gli asili nido nella lista dei luoghi sensibili, nelle cui vicinanze non possono essere aperte sale da gioco e agenzie di scommesse: i bambini non possono essere considerati dei soggetti a rischio dipendenza. Lo afferma in sostanza il Tar Lazio, accogliendo il ricorso intentato da una sala scommesse contro il provvedimento con cui il Comune di Ardea, in provincia di Roma, aveva impedito l’apertura dell’esercizio. Il Tar ricorda che la Legge regionale del Lazio fa riferimento solo agli ” istituti scolastici primari e secondari, ovvero gli istituti scolastici di qualsiasi grado, i centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani”. Non include invece gli asili nidi, tale estensione è stata fatta dal Comune di Ardea nel Regolamento adottato successivamente. Ma il giudice sottolinea che “Tale scelta non appare coerente con la ratio sottesa alla normativa primaria, statale e regionale, in tema di contrasto alla ludopatia, arrecando altresì un sacrificio eccessivo al principio di libertà dell’iniziativa economica privata, nella parte in cui tali servizi educativi vengono posti sullo stesso piano degli istituti scolastici e degli altri istituti frequentati dai giovani. Ed infatti, la necessità di rispettare una distanza minima dei centri scommesse rispetto a tali ultimi luoghi risponde all’esigenza di evitare che i soggetti più giovani vengano a contatto con il fenomeno del gioco d’azzardo. Tale esigenza non può certo riguardare i frequentatori dei nidi d’infanzia, che non possono essere considerati “giovani”. rg/AGIMEG