Scommesse, Tar Lazio: decadenza concessione se punto vendita sospende raccolta per più di 30 giorni

“La sospensione del servizio (di raccolta scommesse ndr) in uno o più negozi, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da ADM, comporta la decadenza dal relativo diritto, nonché l’applicazione della sanzione (…) se la sospensione è superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare”.

Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso contro la nota ADM con la quale la Direzione Giochi, Ufficio Scommesse, ha disposto a far data dal 22 novembre 2021 il provvedimento di decadenza della convenzione di concessione per la vendita dei giochi pubblici.

“Nel caso di specie – evidenzia il Tar – è evidente come la ragione della cessazione del rapporto di concessione in relazione al punto vendita” sito in Torino “vada ravvisata nella sospensione del servizio presso quel determinato punto vendita per un periodo di tempo prolungato (oltre trenta giorni) in assenza di un giustificato motivo. Si rammenta, infatti, che la raccolta presso il suddetto punto vendita risultava interrotta dal 1 novembre 2020, ancor prima quindi dalla comunicazione di recesso da parte del gestore, e nonostante ciò, prima di avviare il procedimento di decadenza del diritto, ADM ha dato la possibilità alla società ricorrente di far conoscere all’Amministrazione le azioni intraprese per la riattivazione della raccolta al fine di non incorrere nella prospettata decadenza”.

“Dalla documentazione versata in giudizio, vi è prova dell’iniziativa giurisdizionale avviata nei confronti del gestore a tutela dei diritti contrattuali. Tuttavia, la ricorrente non allega un provvedimento giurisdizionale, anche di natura provvisoria, che avrebbe potuto giustificare, secondo la sua prospettazione, un comportamento diverso da quello posto in essere dall’Amministrazione nel disporre la decadenza. Manca dunque la dimostrazione dell’esistenza del presupposto idoneo a giustificare una possibile sospensione del procedimento di decadenza in favore del concessionario che subisce il recesso del gestore”.

“La ricorrente – concludono i giudici – pertanto, avrebbe dovuto contestualmente all’avvio delle azioni a tutela delle proprie ragioni contrattuali nei confronti del gestore, individuare una soluzione idonea a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione alla continuità della raccolta con riferimento al diritto in questione onde scongiurarne la decadenza. Non risulta, invece, essere stata inviata alcuna comunicazione in tal senso essendosi la ricorrente limitata a lamentare l’illegittimità del recesso subito”.
Per questi motivi, “in conclusione, il ricorso non è fondato e pertanto va respinto“. cr/AGIMEG