Il TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto un ricorso contro il diniego del Comune di Noceto al rilascio del permesso di costruire per trasformare un pubblico esercizio in un negozio di scommesse.
La richiesta riguardava un immobile in via Principe Antonio de Curtis – Totò n. 3, già inserito in una precedente pratica edilizia per la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione commerciale e pubblico esercizio. La società aveva chiesto una variante per effettuare una manutenzione straordinaria con cambio d’uso verso l’attività di scommesse.
Il Comune ha negato il titolo edilizio ritenendo che il locale si trovasse a una distanza inferiore a 500 metri da un luogo sensibile, cioè un’area verde attrezzata con campetto da calcio in via Marconi, considerata luogo di aggregazione giovanile.
Il nodo del “distanziometro”
La controversia ruota intorno alla normativa regionale dell’Emilia-Romagna sul contrasto al gioco d’azzardo patologico. Questa disciplina vieta l’apertura di sale gioco e sale scommesse entro 500 metri da determinati luoghi sensibili, tra cui rientrano anche i luoghi di aggregazione giovanile.
Secondo il Comune, il percorso pedonale più breve tra il futuro negozio di scommesse e il campetto da calcio era pari a 357 metri, quindi inferiore alla distanza minima richiesta.
La società ricorrente contestava questo calcolo, sostenendo che il Comune avesse considerato un percorso non correttamente percorribile, passando attraverso un varco in un’area privata e un parcheggio. Secondo una relazione tecnica prodotta dalla società, la distanza effettiva sarebbe stata invece superiore a 500 metri, pari a circa 560 metri.
Per il TAR il percorso è legittimo
Il TAR ha respinto la censura sulla misurazione della distanza. Secondo i giudici, la questione decisiva non riguardava tanto il metodo di calcolo, quanto la possibilità di includere nel percorso anche il varco contestato dalla società.
Per il Tribunale, quel passaggio poteva essere considerato nel calcolo, perché collega la pubblica via a un parcheggio, che non è un’area vietata ai pedoni. Il Codice della strada non impedisce infatti ai pedoni di attraversare o percorrere aree di parcheggio, dovendo questi spazi essere raggiungibili anche da chi lascia o riprende l’auto.
Di conseguenza, il TAR ha ritenuto corretto il calcolo del Comune, basato sul percorso pedonale più breve e comprensivo del varco.
Il campetto è un luogo sensibile
La società contestava anche l’inserimento del campetto da calcio tra i luoghi sensibili, sostenendo che l’area non fosse stata adeguatamente valutata e che non offrisse in modo strutturato attività o attrezzature destinate a minori e adolescenti.
Anche questa censura è stata respinta. Per il TAR, l’area verde attrezzata con campetto da calcio può essere considerata luogo di aggregazione giovanile. Il fatto che il sito possa essere frequentato anche da altre persone non esclude la sua rilevanza ai fini della normativa sul gioco, perché ciò che conta è la possibilità che vi si ritrovino categorie considerate più esposte al rischio di ludopatia, come giovani e soggetti fragili.
Secondo i giudici, l’inserimento dell’area nella mappatura comunale dei luoghi sensibili è quindi coerente con la finalità preventiva della normativa.
Nessuna violazione del contraddittorio
Il TAR ha respinto anche la censura relativa al procedimento. Helios sosteneva che il Comune avesse introdotto nel provvedimento finale motivi nuovi rispetto al preavviso di rigetto e che non avesse valutato adeguatamente le osservazioni presentate dalla società.
Il Tribunale ha però ritenuto che il riferimento al regolamento urbanistico comunale fosse solo una specificazione della disciplina regionale già richiamata nel preavviso di rigetto. Inoltre, secondo la sentenza, il Comune ha comunque esaminato le osservazioni della società, anche se in parte rinviando alle motivazioni già indicate.
Ricorso respinto
Il TAR ha quindi confermato il diniego del permesso di costruire. Per i giudici, il progetto di cambio d’uso in negozio di scommesse non è compatibile con la normativa regionale e comunale, perché il locale ricade entro la distanza minima da un luogo sensibile. mg/AGIMEG

