Il Tar Campania ha rigettato il ricorso di un titolare di un’agenzia di scommesse in quanto infondato. Il titolare del punto, per il quale il Tar ha chiesto l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità, aveva richiesto la licenza per la raccolta scommesse a quota fissa e totalizzatore che era stata però negata dalla Questura di Avellino. Nel ricorso quindi veniva impugnato l’atto “in quanto lesivo del proprio interesse pretensivo al titolo di polizia per l’esercizio dell’attività” di raccolta delle scommesse. Secondo i giudici le questioni sollevate con il ricorso sono state compiutamente risolte dalla giurisprudenza, in quanto in tema di licenze di pubblica sicurezza, l’esame demandato all’Autorità è connotato da “una ampia discrezionalità nel valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di una efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica”. Il Tar ha quindi considerato che il ricorrente “era stato denunciato per rissa, per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, per il reato di furto con aggravante perché commesso all’interno della sala giochi, era stata accertata a suo carico la frequentazione con soggetti gravati da pregiudizi per armi, stupefacenti, truffa, rissa, lesioni, rapina, oltraggio e resistenza a P.U. e era stata accertata a suo carico, quale titolare di apposita licenza, la mancata ottemperanza all’obbligo della consegna annuale del certificato di verifica del sistema di video sorveglianza installato nella sala giochi. (…) La cognizione dei fatti rilevanti per la licenza richiesta non si è basata su mere supposizioni, ma su elementi direttamente collegati alla persona del richiedente, e quindi sulla base di deduzioni esenti da illogicità. (…) Occorre osservare che il diniego dell’autorizzazione richiesta si fonda su una pluralità di reati che, ove anche risultanti solo da mere denunce, hanno fatto ritenere all’autorità di P.S., con valutazione non illogica, stante il numero degli episodi e la loro reiterazione in tempi diversi, il difetto del requisito di buona condotta, intesa come affidabilità, in capo al richiedente”. Per questi motivi quindi era stata rigettata la domanda del titolare del punto della licenza per la raccolta di scommesse. Il Tar ha quindi respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. es/AGIMEG