CTD, Tar Brescia boccia “Formule organizzatorie che non lascino accertare l’effettivo radicamento giuridico del reale gestore”

“Appare compatibile con la normativa europea la regolamentazione del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche in modo da non lasciare nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. E’ quanto afferma il Tar Lombardia, sezione di Brescia, in un’ordinanza in cui respinge la domanda cautelare del gestore di un CTD collegato a SKS365 avanzata nell’ambito di un ricorso per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza. “La Questura” si spiega nel provvedimento, “ha qualificato l’attività svolta dal ricorrente come di intermediazione e non di mera trasmissione ed ha, perciò, ordinato l’immediata cessazione della stessa e ha negato l’autorizzazione ritenendo che, ai sensi della normativa italiana, l’accettazione e la raccolta di scommesse sia attività vietata se non esercitata da un soggetto titolare, ex art. 88 TULPS, di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di scommesse”. Il Tar Brecia ricorda quindi che “la decisione della Corte di Giustizia Europea C660/11 e C8/12 del 12 settembre 2013 ha chiarito che il sistema dualistico per l’esercizio dell’attività nel settore dei giochi d’azzardo, fondato sulla necessità di una concessione e di un’autorizzazione, introduce delle restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla normativa comunitaria tollerabili purché soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici e preordinati a prevenire il perseguimento di fini criminali o fraudolenti”. Il Giudice, affrontando la questione della concessione ottenuta da SKS365 con il bando Monti, ricorda che la licenza di pubblica sicurezza può essere rilasciata “solo all’effettivo gestore delle scommesse che poi, a sua volta, può avvalersi di altri soggetti, così come espressamente previsto dall’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 2010”. Tuttavia, al compagnia austriaca “non ha legittimazione ad esercitare la propria attività in nessuna altra sede che non sia quella” designata a Roma; pertanto il rifiuto della Questura risulta “legittimamente adottato”. Il Tar Brescia ha quindi respinto la richiesta di rinviare la questione alla Corte di Giustizia Europea. rg/AGIMEG