La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia ha accolto il ricorso presentato dalla società Stanleybet Malta Limited, difesa dallo Studio Legale Agnello, annullando l’avviso di accertamento nella parte in cui la base imponibile era stata determinata con il criterio del “triplo della media provinciale” onerando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di rideterminare imposta e accessori.
Il Collegio ha ritenuto illegittimo l’utilizzo del metodo presuntivo “aggravato” del triplo della media provinciale ex art. 1, comma 644, lett. g, L. 190/2014 come sostanzialmente unica opzione di ricostruzione, soprattutto in presenza di dati contabili da cui emerge uno stato finanziario del tutto differente.
Secondo la Corte, l’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011 impone di valorizzare anche “elementi documentali comunque reperiti” e riserva la determinazione induttiva (media provinciale) ai soli casi di mancanza di elementi o mancata collaborazione. Nel caso concreto risultava consegnata documentazione (tra cui resoconti di settimane contabili e disposizioni di bonifico), per cui non era giustificata l’equiparazione tra documentazione “non perfetta” e documentazione “inesistente”.
AVV. AGNELLO: DA RIVEDERE IL METODO IMPOSITIVO E APPLICARLO DAL 2016 SOLO AL BOOKMAKER
Soddisfatta l’Avv. Agnello che difende la società: “La pronuncia conferma un principio
E ancora l’avv. Agnello: “Speriamo che il nuovo anno e le nuove sentenze possano determinare una rivisitazione critica delle pretese tributarie di ADM con l’individuazione del corretto metodo di calcolo e la corretta individuazione del soggetto obbligato”. lp/AGIMEG









