Accolti dal Consiglio di Stato i ricorsi di Lottomatica e Snaitech sulla questione arretrati per la cosiddetta tassa ‘Salvasport’, provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito un prelievo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse.
La determina di ADM aveva fissato un limite di versamento pari a 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021, ma la Ragioneria dello Stato e Corte dei conti poi hanno dichiarato inesistente tale limite, sottolineando che l’aliquota dello 0,5% dovesse essere applicata anche superati questi importi ed incamerati dall’Erario. Da qui è iniziata la querelle dei ricorsi degli operatori di gioco al Tribunale amministrativo del Lazio.
Il Tar del Lazio aveva confermato la legittimità del provvedimento, ma a seguito del ricorso degli operatori al Consiglio di Stato è stata sospesa l’esecutività della sentenza del Tar Lazio grazie ad un decreto cautelare emesso dai giudici di Palazzo Spada. Quindi i 30 milioni che ADM ha chiesto ai concessionari scommesse in più rispetto ai 90 milioni già versati al fondo salvasport destinato alle società sportive sono stati sospesi.
Nell’Ordinanza, il Consiglio di Stato ha sottolineato:
“1. Rilevato che l’art. 217, del d.l. n. 34/2020, per far fronte alla crisi economica
sofferta dai soggetti operanti nel settore sportivo a seguito dell’adozione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
ha istituito il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, le cui risorse
sono specificatamente assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri per l’adozione di “misure di sostegno e di ripresa del
movimento sportivo”;
2. Rilevato che per l’alimentazione di detto fondo è stato previsto il versamento,
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge e sino al 31 dicembre
2021, di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse
relative a eventi sportivi di ogni genere, e che lo stanziamento del fondo medesimo
è stato determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50
milioni di euro per l’anno 2021;
3. Considerato che la questione giuridica sulla quale si incentra la controversia è se,
in sostanza, il summenzionato art. 217 possa essere letto e interpretato nel senso
prospettato dall’Avvocatura generale dello Stato e accolto dalla sentenza
impugnata, secondo cui il limite massimo allo stanziamento riguarda la sola parte di prelievo destinata ad alimentare il fondo, e non anche la misura massima del
prelievo al quale sono assoggettati gli operatori economici che operano nel settore,
la riscossione del quale continuerà a confluire nel bilancio dello Stato presso
l’apposito stato di previsione istituito presso il Ministero dell’economia e delle
finanze; ovvero se, al contrario, sulla base dell’opzione esegetica proposta dai
ricorrenti, il limite allo stanziamento del fondo possa fungere da limite (implicito)
al prelievo, sulla scorta del legame teleologico voluto dalla decretazione d’urgenza
tra il prelievo forzoso e la ratio solidaristica alla base della sua stessa istituzione,
ovverossia un tanto di quel basta a finanziare il fondo, sulla base della capienza
massima stabilita e per le annualità espressamente previste (40 milioni di euro per
l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021);
4. Considerato che la detta capienza è stata pienamente raggiunta e che l’odierna
controversia verte soltanto sulla debenza, o meno, dei versamenti ulteriori, per un
importo complessivo di circa 30 milioni di euro da distribuire a carico degli
operatori economici interessati, fra cui l’odierna parte appellante, e che nessun
danno o pericolo di danno si produrrebbe quindi con riguardo alla specifica finalità
di sostegno allo sport;
5. Ritenuto, dunque, che sussistono le condizioni per sospendere l’esecutività della
sentenza appellata, anche avuto riguardo, nel bilanciamento dei contrapposti
interessi, sia all’interesse pubblico generale a che l’attività di riscossione sia
esercitata entro un quadro di plausibile certezza, anche per evitare inutile dispendio
di attività amministrativa nel caso si dovesse far poi luogo alle restituzioni, sia alla
tutela dell’attività impresa, attesa l’ingente entità delle somme richieste e l’impatto
che le stesse avrebbero sul bilancio delle società interessate, tra cui l’odierna
appellante”.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorso e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata, fissando al 5 dicembre prossimo l’udienza pubblica per la decisione definitiva della causa. sb/AGIMEG