Scommesse senza concessione, ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il reato di raccolta abusiva

La Corte di Cassazione, Sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un titolare di punto scommesse condannato nei gradi di merito per raccolta e intermediazione abusiva di scommesse in assenza di concessione e di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS.

Lo stabilisce l’ordinanza n. 3701/2026, pronunciata all’udienza del 12 dicembre 2025, che conferma integralmente l’impianto accusatorio e le valutazioni dei giudici di merito.

L’imputato era stato condannato a 4 anni di reclusione per il reato previsto dall’art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 401/1989, per aver svolto in modo organizzato attività di raccolta di scommesse per conto di un operatore estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza.

Nessuna violazione del diritto UE

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

Con il primo motivo di ricorso, la difesa aveva contestato la responsabilità penale, denunciando un presunto contrasto della normativa italiana con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea, in particolare con riferimento alla libertà di stabilimento e al divieto di discriminazione.

La Cassazione ha però ritenuto la doglianza inammissibile, evidenziando come si trattasse di censure di merito già esaminate e respinte in appello. In particolare, la Corte ha chiarito che il diniego della licenza di pubblica sicurezza non era riconducibile a profili discriminatori, ma alla intrinseca mancanza di specificità e determinatezza dell’istanza presentata alla Questura.

Secondo i giudici di legittimità, la fattispecie criminosa risulta pienamente integrata sia sotto il profilo oggettivo, per l’effettivo esercizio di raccolta abusiva di scommesse, sia sotto il profilo soggettivo, essendo evidente il dolo, desumibile dall’attività svolta in aperto contrasto con il provvedimento di diniego dell’autorità di pubblica sicurezza

Particolare tenuità del fatto esclusa: attività strutturata e dolo elevato

Con il secondo motivo, il ricorrente aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Anche questa doglianza è stata dichiarata inammissibile.

La Cassazione ha ribadito che i presupposti della particolare tenuità devono concorrere tutti positivamente e che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano escluso la minima offensività della condotta. A pesare sulla valutazione sono stati la struttura non rudimentale dell’attività abusiva, l’organizzazione del punto scommesse e la elevata intensità del dolo.

Alla luce dell’inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. sb/AGIMEG