Scommesse: ecco le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio che equipara, dal punto di vista tributario, bookmaker estero ai concessionari italiani

Sono uscite le attese motivazioni della sentenza con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio aveva riconosciuto le ragioni dell’appello presentato dalla società Sogno di Tolosa, rappresentato dall’avvocato Mariateresa Parrelli. Al centro della vicenda giudiziaria c’era la quantificazione del prelievo erariale unico per le scommesse, relativo all’anno 2016.

Il collegio di secondo grado del Lazio, in merito alla soggettività passiva dal 2016 e il ruolo del CTD e del bookmaker ha dichiarato: “Dal 2016, la normativa (art. 1, comma 945, L. 208/2015) ha trasformato l’imposizione in un prelievo sul  margine dell’attività imprenditoriale di gioco. In tale schema, il soggetto passivo principale è il bookmaker  che gestisce il rischio e determina quote/pagamenti; mentre il CTD, ove svolga funzioni meramente ausiliarie (promozione/trasmissione dati), non manifesta direttamente la capacità contributiva colpita dal tributo”.

La svolta dal punto vista tributario

La giurisprudenza di merito lombarda 2025 ha recepito questa impostazione, imponendo all’Amministrazione di rideterminare l’imposta “alle medesime condizioni dei concessionari statali”, ossia sul margine, e escludendola debenza della IU in capo ai CTD per le annualità post–2016”

La sentenza, dopo aver equiparato il bookmaker estero  Sogno di Tolosa  (che all’epoca dei fatti operava con licenza maltese) ai concessionari italiano ha ribadito che l’applicazione del metodo analitico in quanto “l’accertamento induttivo nel settore giochi Il ricorso al metodo induttivo (tra cui la forfetizzazione sul triplo della media provinciale) è ammissibile solo in difetto di elementi documentali idonei a ricostruire analiticamente la base imponibile. La forfetizzazione richiamata trae origine dall’art. 1, comma 644, L. 190/2014 e dal rinvio alle modalità dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, utilizzata in sede di regolarizzazione e di accertamento quando manchino dati analitici riferibili al  contribuente.

La CGT di Firenze (sentenza n. 418/2025) ha, peraltro, esplicitamente chiarito che solo “non disponendo della documentazione di riferimento” è legittimo ricorrere a ricostruzioni induttive basate su dati medi (raccolta/ vincite) del territorio di riferimento; altrimenti, l’Ufficio deve valutare la contabilità analitica del contribuente e parametrare l’imposta al margine.”

Licenza maltese ma giustizia italiana

L’Avv. Parrelli difensore del bookmaker Sogno di Tolosa esprime soddisfazione per averAvvocato Parrelli nuovamente ottenuto il giusto riconoscimento in favore chi ha sempre improntato il proprio modus operandi nell’ottica della trasparenza e collaborazione con le Autorità amministrative italiane .Il difensore ricorda che, nel periodo in cui Sogno di Tolosa operava con licenza maltese, addirittura i suoi centri affiliati erano autorizzati  a svolgere la loro attività transfrontaliera dalla Questura territorialmente competente .

La strategia difensiva della Società era stata impostata per il completo rispetto della normativa  dal punto di vista fiscale  e amministrativo: sotto quest’ultimo profilo il difensore ricorda che, proprio a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione al Questore, il Consiglio di Stato aveva reso il  PARERE  in data 8 luglio 2020 (NUMERO AFFARE 00748/2020)  esprimendosi sulla liceità dell’attività del ctd transfrontaliero betn1 in questi termini : è “ un’attività a tutti gli effetti sottoposta al regime dei controlli previsti dal TULPS, sicché la comunicazione al Questore prevista dalla lettera e) del comma 644 in esame instaura a tutti gli effetti un vero e proprio rapporto di controllo amministrativo sull’esercizio dell’attività.