La sentenza di oggi con la quale la Corte di Giustizia Europea ha dato il via libera alla concessione monoprovider per il Lotto,esprimendosi su una causa promossa da Stanleybet, ha toccato anche l’aspetto riguardante i CTD (i centri trasmissione dati). Nei punti 65, 66 e 67 della Sentenza di oggi la Corte di Giustizia dichiara, per la prima volta dai tempi della Costa/Cifone, che la gestione della raccolta tramite CTD non è mai stata riconosciuta legittima dalla Corte stessa. Il modello concessorio italiano invece è stato approvato espressamente dalla Corte di Giustizia. Ecco i passaggi della Sentenza sulla questione:
65 La terza questione sollevata dal giudice del rinvio sembra fondarsi sul postulato secondo cui la Corte avrebbe riconosciuto nella propria giurisprudenza la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD.
66 A questo proposito, occorre far osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Biasci e a., C 660/11 e C 8/12, EU:C:2013:550, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata).
67 La Corte, pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale.
Insomma una pronuncia che potrebbe essere utilizzata dai Tribunali penali italiani per far cadere l’eccezione di illegittimità comunitaria che molto spesso porta i giudici a dissequestrare e assolvere i CTD. lp/AGIMEG