Scommesse, PVR annullata ingiunzione perché: “Occorre provare in concreto che i pc siano destinati prevalentemente all’attività di gioco”

Il Tribunale di Crotone ha annullato l’ordinanza ingiunzione che era stata notificata al titolare di un PVR (Punto Vendita Ricariche) per aver messo a disposizione dei clienti apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano di giocare sulle piattaforme di gioco offerte dai concessionari online.

Il Decidente ha accolto la tesi della difesa avv. Antonella Lo Presti che aveva dimostrato che i P.C. esistenti in loco non avevano alcun concreto utilizzo per il gioco ed ha statuito che “l’illecito amministrativo non può dirsi integrato per effetto della mera messa a disposizione della clientela di “normali” personal computers: la disciplina sopra citata (art 7 comma 3 – quater sanzionato dall’art. 1 comma 923 della legge 208/2015), infatti, va letta in funzione delle finalità da essa perseguite nell’ambito della regolamentazione degli apparecchi destinati al gioco online”.

“Pertanto può trovare applicazione solo nei confronti delle apparecchiature concretamente utilizzate per il gioco attraverso la rete internet. Alla stregua della suddetta ratio, però, non è necessaria l’esclusiva destinazione al gioco del personal computer, essendo invece sufficiente, nell’ottica di assicurare un’adeguata tutela agli interessi coinvolti, la prova dell’effettivo utilizzo del PC come apparecchio da intrattenimento, e ciò anche in considerazione dell’assenza di accorgimenti tecnici che impediscano di accedere a siti attraverso i quali è possibile praticare il gioco on-line”.

L’Avv. Lo Presti aveva fatto rilevare che la valutazione deve essere effettuata in concreto, in relazione alle peculiarità della singola fattispecie e richiede uno sforzo interpretativo diretto a verificare se il personal computer, pur non essendo funzionale esclusivamente al gioco online, sia destinato in via di normalità proprio a quel fine.

Il Difensore ha evidenziato che nel caso di specie ADM non aveva fornito elementi sufficienti a ritenere provato in causa che i p.c. sequestrati dai militari fossero destinati, in via di normalità, a consentire agli avventori la pratica del gioco online.

Al contrario la difesa era riuscita a provare la destinazione in via di normalità dei p.c. sequestrati allo svolgimento all’interno dell’esercizio commerciale, dell’attività di vendita di ricariche dei conti di gioco per conto dei concessionari, che non rientra nell’ambito di applicazione della norma che configura l’illecito amministrativo di cui si discute, riuscendo ad escludere, altresì, l’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo posto alla base dell’ordinanza-ingiunzione. sb/AGIMEG