Pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la sentenza emessa lo scorso 8 settembre dalla Corte di Giustizia europea (Seconda Sezione) nella sentenza PolitanĂ² sull’esclusione di BetUniq dal Bando Monti per mancata presentazione di attestazioni della sua capacitĂ economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti. “L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacitĂ economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilitĂ di dimostrare tale capacitĂ anche in altro modo, semprechĂ© la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalitĂ stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”. Nel dispositivo si legge anche che “la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel loro ambito di applicazione”. lp/AGIMEG