La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per riciclaggio pronunciata nei confronti di un uomo accusato di aver utilizzato un conto di gioco online per effettuare scommesse con denaro proveniente da una carta di credito clonata. La vicenda riguarda un conto sul quale erano stati accreditati 200 euro sottratti tramite clonazione di una carta Postepay intestata a una terza persona.
La condanna nei primi due gradi di giudizio
In primo grado e poi in appello l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. Secondo l’accusa, l’accredito delle somme sul conto di gioco e il loro utilizzo per effettuare scommesse sarebbero serviti a ostacolare l’identificazione dell’origine del denaro.
La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva quindi confermato la condanna.
Il ricorso in Cassazione
La difesa ha contestato questa qualificazione giuridica sostenendo che la condotta non potesse essere considerata riciclaggio, ma eventualmente altri reati come l’indebito utilizzo di carte di pagamento o la truffa informatica. Secondo il ricorso, mancava infatti la prova dell’esistenza di un “reato presupposto” commesso da una persona diversa dall’imputato, elemento necessario per configurare il riciclaggio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. I giudici hanno osservato che dagli atti risultano soltanto alcuni elementi certi: l’apertura del conto di gioco da parte dell’imputato e l’utilizzo di 200 euro provenienti dalla clonazione della carta Postepay della vittima.
Tuttavia, non è stato chiarito se la clonazione della carta e il prelievo del denaro siano stati compiuti da una persona diversa dall’imputato oppure dallo stesso soggetto. Questo punto è decisivo perché il reato di riciclaggio presuppone che il denaro provenga da un delitto commesso da altri. Se invece lo stesso soggetto compie sia il reato presupposto sia le operazioni successive, la qualificazione giuridica può essere diversa.
Per questa ragione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. mg/AGIMEG

