Il TAR Calabria ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore unico di una società che voleva subentrare nella gestione di un punto scommesse, confermando la legittimità del provvedimento con cui la Questura di Catanzaro aveva dichiarato irricevibile la domanda di licenza di pubblica sicurezza.
La vicenda
La società ricorrente aveva acquistato un ramo d’azienda relativo a un’attività commerciale che comprendeva anche la raccolta di scommesse sportive, già esercitata nei medesimi locali da una precedente titolare, in possesso di regolare licenza rilasciata dalla Questura nel 2013. Dopo l’acquisto, il nuovo amministratore aveva presentato istanza alla Questura per ottenere la licenza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, necessaria per poter proseguire l’attività di raccolta scommesse con la nuova titolarità.
Lo stop della Questura

Con un provvedimento del 21 gennaio 2025, la Questura di Catanzaro aveva però dichiarato l’istanza irricevibile, spiegando che mancavano numerosi documenti considerati indispensabili per poter esaminare la richiesta. Tra questi, il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la planimetria dei locali con l’indicazione dei sistemi di sicurezza, la documentazione sugli impianti di videosorveglianza e di allarme, il certificato di agibilità dei locali, oltre ad altri atti relativi alla situazione del richiedente e alla struttura societaria. In sostanza, secondo l’amministrazione, la domanda era priva degli elementi minimi per poter essere valutata.
Il ricorso al TAR
Il titolare della società ha impugnato il provvedimento sostenendo che la Questura avrebbe dovuto prima avvisarlo delle carenze della pratica, consentendogli di integrare la documentazione. In particolare, ha lamentato la violazione delle norme che impongono alla pubblica amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e di attivare il cosiddetto “soccorso istruttorio”, cioè la possibilità di chiedere chiarimenti o integrazioni.
La decisione del TAR
Il TAR Calabria ha però dato ragione alla Questura. I giudici hanno chiarito che la comunicazione preventiva dei motivi di rigetto si applica quando l’amministrazione entra nel merito della domanda e si orienta a respingerla. In questo caso, invece, non si è arrivati a una valutazione sostanziale, perché l’istanza è stata ritenuta irricevibile già sul piano formale, per la totale mancanza della documentazione necessaria.
Secondo il Tribunale, anche il “soccorso istruttorio” ha dei limiti: può servire a completare o chiarire una pratica, ma non può sostituirsi del tutto all’iniziativa del privato. Chi chiede un’autorizzazione deve almeno presentare i documenti essenziali. Nel caso esaminato, il ricorrente si era limitato a compilare il modulo predisposto dall’amministrazione, senza allegare alcun atto, neppure quelli minimi indicati nello stesso modello.
Per questo motivo, il TAR ha ritenuto legittima la scelta della Questura di non attivare integrazioni e di dichiarare l’istanza irricevibile, respingendo definitivamente il ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. sb/AGIMEG

