Home In Evidenza Scommesse, il TAR Toscana sospende la chiusura di un’agenzia di Livorno: resta l’ordine di rimuovere 11 slot

Scommesse, il TAR Toscana sospende la chiusura di un’agenzia di Livorno: resta l’ordine di rimuovere 11 slot

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Il TAR Toscana ha sospeso temporaneamente il provvedimento con il quale la Questura di Livorno aveva disposto per dieci giorni lo stop alla licenza di un punto di raccolta di scommesse ippiche e sportive. Resta invece efficace l’ordine di rimuovere le undici slot installate all’interno del locale.

È quanto stabilito dalla Seconda Sezione del Tribunale amministrativo regionale con l’ordinanza cautelare numero 621/2026, pubblicata il 3 settembre 2026. Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso: l’udienza pubblica per l’esame nel merito è stata fissata al 23 marzo 2027.

Scommesse, sospesa la sanzione sulla licenza

Il contenzioso nasce dal decreto adottato il 13 luglio 2026 dal Questore di Livorno, con il quale era stata disposta la sospensione per dieci giorni della licenza ex articolo 88 del TULPS, rilasciata al titolare del punto per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive.

Il provvedimento imponeva anche l’affissione del cartello relativo alla sospensione dell’attività e la rimozione immediata degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro presenti nel punto di raccolta.

Il titolare dell’attività ha impugnato il decreto e chiesto al TAR di sospenderne gli effetti in attesa della decisione definitiva.

Nel locale trovate undici slot

Secondo quanto riportato nel decreto della Questura, la licenza rilasciata per la raccolta delle scommesse vieterebbe la presenza di apparecchi e congegni da gioco all’interno del locale.

La Questura ha inoltre contestato che il punto di raccolta si troverebbe a una distanza inferiore a quella minima prevista rispetto ai luoghi sensibili. Anche tale circostanza dovrà essere approfondita nel corso del giudizio di merito.

Durante un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza il 24 giugno 2026 era stata accertata la presenza di undici apparecchi AWP, previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS. L’accertamento aveva portato alla redazione di un verbale di contestazione.

Il TAR sospende lo stop alle scommesse

Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, il TAR ha accolto soltanto in parte la domanda cautelare presentata dal titolare del punto. I giudici hanno sospeso l’ordine di applicare per dieci giorni lo stop alla licenza per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive. È stata sospesa anche la connessa imposizione di esporre il cartello relativo alla chiusura dell’attività.

La raccolta delle scommesse può quindi proseguire in attesa della decisione definitiva. Il TAR ha tuttavia precisato che, qualora il ricorso dovesse essere respinto nel merito, i dieci giorni di sospensione della licenza potranno essere applicati al termine del giudizio.

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Resta efficace l’ordine di rimuovere le slot

La tutela cautelare non è stata invece concessa per la parte del provvedimento riguardante gli apparecchi da gioco. Rimangono pertanto efficaci l’ordine di rimuovere le undici slot e la diffida a non reinstallare gli apparecchi senza una specifica autorizzazione. Su questo punto il decreto della Questura continua quindi a produrre i propri effetti durante il processo.

Il caso si inserisce nel più ampio contenzioso riguardante le autorizzazioni di pubblica sicurezza e la presenza degli apparecchi da gioco nei locali, tema affrontato anche in occasione della revoca di una licenza VLT disposta a Trescore Balneario.

La Questura dovrà presentare una relazione entro 45 giorni

Il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni sollevate nel ricorso richiedano gli approfondimenti propri della fase di merito. Per questa ragione ha ordinato alla Questura di Livorno di depositare una relazione sui fatti oggetto della causa entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

L’udienza pubblica è stata fissata al 23 marzo 2027, mentre la decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla conclusione del giudizio. sb/AGIMEG

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