Il TAR Puglia è intervenuto su un contenzioso relativo al diniego della licenza ex art. 88 TULPS per l’apertura di un punto di raccolta scommesse sportive in un comune della provincia di Lecce. La società ricorrente ha impugnato sia il provvedimento del Questore di Lecce (luglio 2025) sia il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto (ottobre 2025).
I motivi del diniego
Il diniego si fonda sulla normativa regionale pugliese sulle distanze dai luoghi sensibili. I locali indicati sarebbero a 228 metri dall’ingresso di una scuola media, quindi sotto la soglia minima di 250 metri prevista dall’art. 7 della disciplina regionale richiamata nel provvedimento.

Il nodo: come si misura la distanza “pedonale”
La società ha contestato il metodo di calcolo della distanza, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe considerato un tragitto non corretto in base alle regole del Codice della Strada (art. 190) e, soprattutto, avrebbe assunto come riferimento un accesso della scuola che – secondo la tesi difensiva – non sarebbe un vero ingresso pedonale, ma un varco destinato ai veicoli e collegato a un’area di parcheggio, senza adeguati attraversamenti pedonali in prossimità.
A supporto, la società ha depositato una relazione tecnica che indica distanze diverse e superiori alla soglia (percorsi stimati tra circa 251 e 307 metri, a seconda dell’ingresso scolastico considerato).
La decisione del TAR: istruttoria prima della cautelare
Il Tribunale ha rilevato che ci sono incertezze concrete sulla misurazione e, prima di pronunciarsi anche sull’istanza cautelare, ha disposto un’ordinanza istruttoria.
In particolare, il TAR ha ordinato al Comune (e alla Polizia Locale) di depositare entro 30 giorni una relazione dettagliata che chiarisca: se l’ingresso della scuola indicato al civico contestato sia utilizzato anche come accesso pedonale; se il percorso pedonale più breve su suolo pubblico sia stato misurato secondo le regole del Codice della Strada e con criteri di prudenza; l’eventuale nuova misurazione della distanza, con indicazione puntuale del tracciato adottato.
Il TAR ha rinviato la trattazione (anche della cautelare) alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2026, in attesa dei chiarimenti istruttori richiesti. sm/AGIMEG

