La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il decreto della Corte d’appello di Palermo che aveva disposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di beni nei confronti di un imprenditore ritenuto socialmente pericoloso anche per il coinvolgimento in attività illegali legate al gioco e alle scommesse online.
Attività di gioco e legami con la criminalità organizzata
Tra gli elementi ritenuti decisivi figura la partecipazione a condotte illecite di esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse online, realizzate con il sostegno di esponenti mafiosi. Le indagini hanno evidenziato che tali attività sarebbero state svolte avvalendosi dell’appoggio di appartenenti a una famiglia mafiosa, elemento ritenuto indicativo della capacità di operare nel settore illegale del betting con protezione criminale.
Secondo i giudici, questo quadro dimostra l’inserimento in circuiti economici illeciti che utilizzano il gioco d’azzardo come strumento di profitto e controllo del territorio.
La misura di prevenzione
La Corte d’appello aveva ritenuto attuale la pericolosità sociale del soggetto, evidenziando i rapporti con ambienti mafiosi e la continuità delle condotte illecite nel tempo. La sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni è stata ritenuta necessaria per prevenire ulteriori attività criminali.
La difesa aveva sostenuto l’assenza di attualità della pericolosità e la non dimostrata appartenenza a contesti mafiosi, oltre a contestare la legittimità della confisca dei beni per mancanza di sproporzione patrimoniale.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione dei giudici di merito. È stata considerata significativa la reiterazione di condotte illecite e il coinvolgimento in attività di gioco e scommesse abusive con appoggi mafiosi, elementi idonei a dimostrare la persistente pericolosità sociale.
La Corte ha confermato la confisca di prevenzione, ribadendo che tale misura può colpire beni di provenienza illecita o sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e può riguardare anche beni formalmente intestati a familiari quando non sia dimostrata una reale autonomia economica. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. mg/AGIMEG










