Scommesse: Il Tribunale del Riesame di Chieti dissequestra un ctd di Bet1128. “La società è stata discriminata dal bando del 2012”

Il Tribunale del Riesame di Chieti ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla compagnia Centurionbet/BET 1128 annullando con efficacia immediata il decreto di sequestro preventivo di un centro trasmissione dati emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica. In particolare il Tribunale ha ritenuto che: “La società maltese è stata discriminata indirettamente dall’ultimo bando del 2012 le cui condizioni di gara andrebbero a perpetuare la illegittimità per contrasto con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, soprattutto in considerazione dei provvedimenti attuativi dello stesso e già rimessi per diversi profili innanzi alla CGE. In mancanza della necessità di specifiche motivazioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica che non possono ritenersi aprioristicamente connaturati alla disciplina del gioco. Non può inibirsi addirittura con la massima sanzione afflittiva, l’esercizio di un diritto comunitario pur se esso si estrinseca con le modalità contrarie a provvedimenti amministrativi conformi a norme nazionali ma di fatto limitativi di quel diritto. Dunque la società straniera non ha avuto la possibilità di partecipare al bando di aggiudicazione delle concessioni, fornendo in tal caso la Centurionbet la prova liberatoria nel caso di specie e ciò in ossequio ad un approccio sostanzialistico ed elastico tipico del diritto dell’Unione Europea ex art.10 del Trattato U.E”.‪. Il Tribunale ha quindi accolto integralmente il ricorso del  legale della società Vincenzo Maria Scarano‬. cz/AGIMEG