Bet1128 andrà il 7 febbraio prossimo in Corte Costituzionale per far riconoscere l’illegittimità della norma penale che sanziona la raccolta non autorizzata di scommesse, e dell’art. 88 Tulps (che subordina il rilascio della licenza di pubblica sicurezza al possesso di una concessione dell’ADM) nei confronti degli operatori discriminati con il bando Monti. E’ quanto apprende Agimeg da fonti istituzionali. Se la Consulta accogliesse l’ordinanza di rinvio e le tesi difensive del bookmaker maltese “Potrebbe dichiarare incostituzionali queste norme, o fornire delle indicazioni per riscriverle” spiega a Agimeg l’avv. Vincenzo Scarano, legale di Bet1128. “Di fatto, potrebbe stimolare il Legislatore a intervenire – normativamente – sulle discriminazioni che hanno subito alcuni operatori esteri”. Il procedimento di fronte alla Corte Costituzionale scaturisce dal sequestro disposto nei confronti di un CTD barese, a sollevare i quesiti di legittimità costituzionale è stato il Tribunale Penale del capoluogo pugliese nel novembre 2014 partendo dalla clausola sulla cessione gratuita della rete contenuta nel Bando Monti. “Oggi ancora più di allora” commenta Scarano, “è chiaro che quell’impianto presenti una serie di criticità, e che Bet1128 abbia subito delle discriminazioni in quella gara. Nel frattempo infatti è intervenuta prima la Corte di Giustizia Europea con la sentenza Laezza e l’ordinanza Gaiti, e poi la Cassazione che ha recepito i principi enunciati dai giudici comunitari. La sentenza che deve emettere la Corte Costituzionale poitrebbe avere un valore di rilevanza assoluta perché in caso di accoglimento potrebbe emettere una sentenza totale o parziale dichiarando incostituzionali le norme di riferimento, o anche interpretativa fornendo una interpretazione delle disposizioni impugnate con l’ordinanza di rimessione senza dichiarane l’incostituzionalità. La pronuncia poi avrebbe valore per tutti gli operatori che hanno subito delle discriminazioni con il bando Monti” sottolinea ancora Scarano. Che poi mette in evidenza come “alcuni giudici hanno iniziato a richiamare la semplice ordinanza di rinvio del Tribunale di Bari per avvalorare i dissequestri e le archiviazioni disposti nei confronti dei titolari dei Ctd. Così ha fatto ad esempio il Tribunale Penale di Milano, in una pronuncia pubblicata pochi giorni fa”. Nella sentenza, il giudice cita anche “quanto già emerso nell’ordinanza di remissione davanti alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Bari” per affermare che la gara del 2012 sia stata discriminatoria. gr/AGIMEG