ADM ha inviato a tutti i concessionari di scommesse sia su rete fisica sia online, una circolare con le direttive in merito alle procedure di corretta gestione degli errori quota non riconosciuti nonché dei malfunzionamenti e/o bug dei software di gioco.
Ecco la lettera integrale:
“Questo Ufficio ha ravvisato, nell’ultimo periodo, un incremento delle procedure di annullamento delle scommesse, non sempre conformi alla regolamentazione vigente, dovute alla asserita presenza di errori nelle quote offerte per le scommesse, o di malfunzionamenti o bug nei sistemi di gioco dei concessionari.
Al fine di uniformare i comportamenti dei concessionari nelle situazioni in cui possa risultare compromesso il corretto sinallagma dei rapporti contrattuali con i giocatori e nelle more della adozione di specifiche regolamentazioni in merito, si indicano di seguito le procedure da adottare in presenza delle problematiche riconducibili alle casistiche in oggetto.
Preliminarmente, è d’obbligo ricordare che i concessionari sono, per obbligo convenzionale, tenuti al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori e sono direttamente responsabili nei confronti dei giocatori stessi.
Compito dell’Amministrazione è la vigilanza e l’eventuale applicazione delle penali convenzionali nel caso in cui siano rilevati omessi o ritardati pagamenti.
Le procedure di seguito descritte, si intendono di ausilio per i concessionari e improntate alla collaborazione, con lo scopo di ridurre i rischi di applicazione delle penali stesse, fornendo informazioni riguardo alle corrette azioni da compiere.
Data le peculiarità e il diverso portafogli di giochi oggetto delle varie tipologie di concessioni si procederà a fornire distinte direttive in funzione del canale attraverso il quale è effettuata la raccolta.
GIOCO A DISTANZA
Fermo restando l’obbligo dei concessionari di eseguire le ordinarie procedure di accredito sul conto di gioco delle somme derivanti da una vincita del giocatore, nel caso di presenza del c.d. errore quota, come previsto dall’articolo 8 del DM n. 145/2022, si applica quanto previsto dalla determinazione direttoriale n. 172904 del 21 marzo 2024.
Il concessionario, pertanto, è tenuto, ai sensi dell’articolo 3 della citata Determinazione, a presentare a ADM una istanza di riconoscimento dell’errore quota, la cui sussistenza sarà valutata esclusivamente sulla base dei criteri definiti agli articoli 4 e 7 della Determinazione stessa.
Qualora la richiesta di errore quota sia dichiarata “sussistente”, il concessionario procede a ricalcolare l’importo vinto e ad accreditare lo stesso sul conto di gioco, in caso contrario il concessionario deve provvedere al pagamento e all’accredito sul conto di gioco dell’importo calcolato sulla base della quota pattuita, essendo espressamente vietato l’utilizzo dell’istituto del rimborso fuori dai casi stabiliti dal Regolamento di gioco di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145.
L’articolo 2, comma 3 della Determinazione fa salva, naturalmente, l’esperibilità dell’azione innanzi all’Autorità giudiziaria competente per il concessionario “…all’esito delle verifiche effettuate da ADM, anche in caso di richieste giudicate improcedibili, e per le richieste di riconoscimento dell’errore quota escluse dall’applicazione del presente provvedimento”.
Tale possibilità, però, non può in alcun modo incidere sull’obbligo di accredito delle somme vinte sul conto di gioco del giocatore.
Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato riconoscimento dell’errore quota, il concessionario deve obbligatoriamente accreditare le somme sul conto di gioco e, qualora intenda tutelarsi da prelievi del giocatore che ridurrebbero la consistenza del saldo del conto di gioco (e la possibilità di ottenere la restituzione delle somme accreditate in caso di esito favorevole del contenzioso), può procedere, una volta accreditate le somme a renderle indisponibili al prelievo (e all’utilizzo per il gioco) ovvero, qualora ricorrano i presupposti, alla sospensione del conto di gioco, nelle modalità stabilite dall’articolo 14 del relativo contratto, fornendo ad ADM comunicazione motivata dell’avvenuta sospensione, con indicazione delle ricevute di partecipazione interessate dalla problematica.
Contestualmente e al fine di poter legittimamente procedere come sopra delineato, il concessionario deve rivolgersi, dandone comunicazione a ADM, all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’annullamento delle ricevute di partecipazione o il riconoscimento dell’errore quota, con correlato ricalcolo della somma da corrispondere al giocatore ovvero l’annullamento integrale delle vincite.
Come previsto dalla convenzione di concessione, in caso di sospensione del conto di gioco, la durata massima è fissata in 180 giorni. L’Agenzia, quale autorità amministrativa di garanzia deputata al controllo del settore, può autorizzare la proroga della sospensione fino alla definizione della vicenda giudiziaria, su richiesta motivata e documentata del concessionario.
In pendenza di giudizio, l’Agenzia può riconoscere l’efficacia di eventuali transazioni intervenute tra le parti che il giudice adito ritenga idonee a far cessare la materia del contendere.
Al termine dell’iter giudiziario, il concessionario deve comunicare ad ADM i provvedimenti emessi dal Giudice, al fine di regolarizzare la posizione contabile dei giocatori (ripristino del corretto saldo del conto di gioco) e del concessionario con riferimento, in particolare, all’eventuale ricalcolo del dovuto a titolo di Imposta Unica.
GIOCO IN RETE FISICA
Fermi restando i richiami a quanto previsto dalla Determinazione direttoriale n. 172904 del 21 marzo 2024, nel caso di scommesse in rete fisica, qualora sia stata presentata ad ADM istanza di riconoscimento dell’errore quota, il pagamento delle vincite avviene al termine delle operazioni di verifica svolte da ADM.
Qualora la richiesta sia dichiarata “sussistente” il concessionario provvede a ricalcolare l’importo vinto e al conseguente pagamento, in caso contrario il concessionario provvede al pagamento dell’importo calcolato sulla base della quota pattuita, essendo espressamente vietato l’utilizzo dell’istituto del rimborso fuori dai casi stabiliti dal Regolamento di gioco di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145.
Una volta che i biglietti siano transitati nello stato “pagabile”, il concessionario, qualora intenda tutelarsi dal rischio che i pagamenti delle vincite diventino impossibili da recuperare, deve sospendere il pagamento comunicando, tempestivamente, ad ADM la motivazione della sospensione del pagamento della vincita, con indicazione specifica degli identificativi delle ricevute di partecipazione coinvolte e chiedendo la sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei biglietti coinvolti. Contestualmente, il concessionario deve provvedere all’avvio di un’azione giudiziaria tesa ad ottenere l’annullamento delle ricevute di partecipazione o il riconoscimento dell’errore quota, con il correlato ricalcolo della somma da corrispondere al giocatore ovvero l’annullamento integrale delle vincite.

L’Agenzia, quale autorità amministrativa di garanzia deputata al controllo del settore, ricevuta copia dell’avvenuto deposito del ricorso da parte del concessionario, provvede a sospendere i termini di prescrizione per il pagamento delle vincite presso i punti vendita.
In pendenza di giudizio, l’Agenzia può riconoscere l’efficacia di eventuali transazioni intervenute tra le parti che il giudice adito ritenga idonee a far cessare la materia del contendere.
Al termine dell’iter giudiziario, il concessionario deve comunicare ad ADM i provvedimenti emessi dal Giudice, al fine di regolarizzare lo stato delle ricevute di partecipazione e la posizione contabile del concessionario con riferimento, in particolare, all’eventuale ricalcolo del dovuto a titolo di Imposta Unica.
MALFUNZIONAMENTI O BUG DEI SOFTWARE DI GIOCO
Per quanto riguarda il gioco a distanza, giungono spesso richieste di codesti Concessionari di annullamento di sessioni di gioco, di vincite, di riconoscimenti di bonus o di altre fattispecie similari, dovute a malfunzionamenti o a bug dei software dei sistemi di gioco.
In materia sono attualmente vigenti le Linee Guida di Certificazione che, al paragrafo 2.4.13, dispongono: “L’eventuale malfunzionamento irreversibile dell’hardware/software relativo all’attività di gioco deve comportare l’interruzione della raccolta e l’annullamento delle partite e dei pagamenti effettuati nonché il rimborso integrale delle giocate interessate, salvo le diverse modalità previste per determinate tipologie di giochi (ad esempio, giochi a torneo ad interazione diretta). Il rimborso integrale delle giocate è, comunque, a carico del concessionario.”
In tale caso, prima di procedere all’annullamento delle partite e degli importi accreditati sul conto di gioco, è fondamentale riconoscere l’effettiva esistenza di un malfunzionamento irreversibile dell’hardware/software dovuto ad un bug non prevedibile.
A tal fine, il concessionario presenta un’esaustiva relazione tecnica in cui è analiticamente dettagliato il malfunzionamento o il bug intervenuto e sono indicate le sessioni di gioco interessate dalla problematica. Fornisce informazioni, altresì, sui giocatori coinvolti dal malfunzionamento, nonché sulle attività di gioco da questi compiute. ADM valuta l’effettiva presenza di un malfunzionamento, anche attraverso attività di audit e con l’intervento del partner tecnologico Sogei e può autorizzare l’annullamento delle partite e dei pagamenti effettuati. In caso di mancata autorizzazione, il concessionario deve consentire il prelievo degli importi accreditati sul conto di gioco oppure può rivolgersi, dandone comunicazione a ADM, all’autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del malfunzionamento o del bug e il ricalcolo della somma da corrispondere al giocatore ovvero l’annullamento integrale delle vincite.
Finché non interviene la decisione di ADM o del giudice, qualora il concessionario faccia ricorso all’autorità giudiziaria, il concessionario mantiene le somme vinte sul conto di gioco dei giocatori interessati e, qualora intenda tutelarsi da prelievi del giocatore che ridurrebbero la consistenza del saldo del conto di gioco (e la possibilità di ottenere la restituzione delle somme accreditate in caso di esito favorevole del contenzioso), può procedere a rendere indisponibili le somme accreditate al prelievo (e all’utilizzo per il gioco) ovvero, qualora ricorrano i presupposti, alla sospensione del conto di gioco, nelle modalità stabilite dall’articolo 14 del relativo contratto fornendo ad ADM comunicazione motivata dell’avvenuta sospensione.
Come previsto dalla convenzione di concessione, in caso di sospensione del conto di gioco, la durata massima è fissata in 180 giorni. L’Agenzia, quale autorità amministrativa di garanzia deputata al controllo del settore, può autorizzare la proroga della sospensione fino alla definizione della vicenda giudiziaria, su richiesta motivata e documentata del concessionario.
In pendenza di giudizio, l’Agenzia può riconoscere l’efficacia di eventuali transazioni intervenute tra le parti che il giudice adito ritenga idonee a far cessare la materia del contendere.
Al termine dell’iter giudiziario, il concessionario deve comunicare ad ADM i provvedimenti emessi dal Giudice, al fine di regolarizzare la posizione contabile dei giocatori (ripristino del corretto saldo del conto di gioco) e del concessionario con riferimento, in particolare, all’eventuale ricalcolo del dovuto a titolo di Imposta Unica”. sb/AGIMEG

