Scommesse CTD, nuove sentenze dalla Corte Tributaria di Milano: per l’Imposta Unica nessuna differenza tra operatori con concessione e quelli privi. Avv. Agnello: “I prelievi tributari devono colpire manifestazioni di ricchezza effettive”

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha emesso in questi ultimi giorni nuove sentenze in favore di Stanleybet e dei titolari dei centri affiliati, difesi dall’avv. Daniela Agnello.

Con plurime sentenze ha confermato l’orientamento secondo cui la normativa posta dalla L. 208/2015 trova applicazione indipendentemente dal possesso del titolo concessorio.

Le diverse sezioni della Corte Tributaria di Milano hanno ritenuto meritevoli di accoglimento i ricorsi dello Studio Legale Agnello avverso gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica per le annualità d’imposta del 2019 e del 2020.

In particolare, la Corte ha statuito che: “la L. 208/2015, ridefinendo la base imponibile su cui calcolare l’imposta – con particolare attenzione ai principi generali di effettività della capacità contributiva, di uguaglianza e di ragionevolezza – indicando come parametro di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo, non discrimina più tra operatori regolari (la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale) e quelli scollegati da sistemi informatici predisposti a ricevere, elaborare e controllare le transazioni di gioco”.

Dello stesso avviso, altra sezione della medesima Corte che con riferimento alla posizione della Stanleybet ha rilevato “… con l’entrata in vigore della L. 208/2015 la base imponibile è stata ridefinita in imposta diretta con il calcolo dei ricavi meno le vincite. Il metodo appare conforme ai principi di capacità contributiva espressi dall’art. 53 della Costituzione. La norma testè citata non evidenzia alcuna differenza tra operatori possessori di concessione e quelli che ne sono privi.

… l’imposta unica sarebbe del tutto identica alle altre imposte che colpiscono l’attività imprenditoriale (come l’Irap), e come tale soggiace al principio di capacità contributiva – inteso come principio che richiede che i prelievi tributari colpiscano manifestazioni di ricchezza effettive ed attuali dei soggetti passivi d’imposta. In sintesi, anche questo Collegio, conformemente all’orientamento consolidato espresso delle Corti di merito e dalla giurisprudenza comunitaria testè citata ritiene non sia assoggettabile l’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario, in quanto essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”.

L’avv. Agnello dichiara “le nuove sentenze approfondiscono ancora di più la materia e concludono che l’imposta deve colpire la manifestazione di ricchezza del bookmaker che raccoglie scommesse in Italia indipendentemente dal possesso della concessione e conseguente esclusione della pretesa fiscale a carico del CTD, in ossequio ai principi costituzionali di effettiva capacità contributiva”. sb/AGIMEG